LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20652-2017 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
O.O.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 184/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ACIERNO MARIA.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La corte d’Appello di Brescia ha accolto l’appello proposto dal cittadino nigeriano O.O., respingendo l’eccezione preliminare prospettata dal Ministero dell’Interno ed avente ad oggetto la tardività dell’impugnazione perchè proposta con ricorso e non con citazione.
Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione in relazione al rigetto di tale eccezione preliminare osservando che la Corte territoriale non aveva esaminato il profilo della tardività anche della notificazione dell’impugnazione in relazione al termine perentorio di 30 giorni previsto dalla legge dalla comunicazione del provvedimento da impugnare. Nel caso di specie la notificazione è stata eseguita oltre tale termine (notificazione del provvedimento impugnato 11/1/2016 – notifica atto d’appello 29/4/2016).
All’esito dell’adunanza camerale del 19 febbraio 2019, il Collegio ha richiesto con ordinanza interlocutoria n. 11511 del 2019 alla cancelleria della Corte d’Appello di Brescia il fascicolo d’ufficio del giudizio in oggetto al fine di verificare la data di deposito del ricorso dell’appellante.
L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato, alla luce del principio di diritto contenuto nella sentenza delle S.U. n. 28575 del 2018, alla luce del quale l’impugnazione in questione deve essere proposta con ricorso, il cui tardivo deposito non è stato neanche dedotto dalla parte ricorrente.
Al rigetto non consegue alcuna statuizione in relazione alle spese processuali in mancanza di difese della parte intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 2 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 25 novembre 2019