LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Presidente –
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 21018-2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 83, presso lo studio dell’avvocato SABRINA D’ALLEVA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARCO DI PAOLO;
– ricorrente –
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1013/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 21/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA DE FELICE.
RILEVATO
che:
la Corte d’appello di L’Aquila, in riforma della pronuncia del Tribunale di Chieti, ha rigettato l’opposizione proposta da M.A., ingegnere, avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS gli aveva richiesto il pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero – professionale dallo stesso svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale risultava iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;
avverso tale pronuncia M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
l’Inps ha resistito con tempestivo controricorso;
è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo di censura, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), di interpretazione autentica della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, per avere la Corte di merito statuito l’esistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS da parte del ricorrente per l’attività di lavoro autonomo svolta, quale ingegnere, sebbene lo stesso fosse iscritto all’INARCASSA e, con riguardo al versante previdenziale, alla gestione previdenziale obbligatoria dipendenti privati;
con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, lamenta omesso esame di un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte d’appello motivato su quale sarebbe la norma che impone che tutti i redditi siano sottoposti a prelievo contributivo previdenziale;
i motivi vanno esaminati congiuntamente, atteso che contestano entrambi un’erronea applicazione dei testi legislativi da parte del giudice del merito e, in particolare, che il secondo motivo – erroneamente formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – sottende in realtà una critica di violazione e/o falsa interpretazione di norme di legge;
alla stregua dei motivi prospettati, il ricorso è manifestamente infondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);
la Corte di merito si è conformata all’anzidetto principio di diritto, avendo statuito che l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata Inps si riferisce al libero professionista che percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018 cit.);
in definitiva, il ricorso va rigettato, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità stante la recente sopravvenienza dell’indirizzo qui seguito;
si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2019