LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7445-2019 proposto da:
E.G., RICORSO NON DEPOSITATO AL 13/03/2019;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 03/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
La Corte:
RILEVATO
che il signor E.G. ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato, con cui il Tribunale di Torino ha rigettato la sua impugnazione avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento della protezione internazionale, emesso dalla competente Commissione territoriale;
che, in difetto di deposito del ricorso notificato entro il termine di 20 giorni dalla notifica, la causa è stata tempestivamente iscritta a ruolo dal Ministero dell’Interno con controricorso.
CONSIDERATO
che il mancato deposito del ricorso (e dei documenti da depositarsi in unione con esso) nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., comma 1, è attestato da certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 13 marzo 2019, e produce la improcedibilità del ricorso stesso secondo quanto prevede la norma indicata;
ritenuto pertanto che si impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano come in dispositivo.
PQM
dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna il ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2100,00 per compenso, oltre le spese prenotate a debito.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019