LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DIDONE Antonio – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 11302/2014 proposto da:
Alimentitalia S.r.l. & Co. S.a.s., in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5, presso lo studio dell’avvocato Romanelli Guido Francesco, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Chelodi Carlo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento ***** S.r.l. in liquidazione, in persona legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Anapo n. 20, presso lo studio dell’avvocato Rizzo Carla, rappresentato e difeso dall’avvocato Zuccaccia Nerio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 1246/2013 del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il 27/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29/10/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Perugia, ritenendo sussistente la propria competenza L. Fall., ex art. 24, ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** S.r.l. in liquidazione, proposto da Alimentitalia S.r.l. & Co. S.a.s. avverso la mancata “ammissione con riserva” L. Fall., ex art. 96, del credito già azionato ante fallimento nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Trento per risarcimento del danno da inadempimento contrattuale della società *****, poi riassunto nei confronti del curatore;
2. il decreto è stato impugnato con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la curatela ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
3. la curatela ha rappresentato in memoria la pendenza del ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Trento ha rigettato l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Trento che ha declinato la propria competenza in favore del tribunale fallimentare (ricorso n. 27124/2015 R.G.);
4. è opportuno disporre rinvio per la trattazione congiunta in pubblica udienza del ricorso in esame e di quello connesso.
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta in pubblica udienza del ricorso in esame e di quello iscritto al n. 27124/15 R.G..
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019