LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17350-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
F.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 10092/16/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 01/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione per la registrazione dell’ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere avente ad oggetto l’usucapione agevolata di fondi rustici ai sensi dell’art. 1159-bis c.c. (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale) ritenendo che ricorressero le condizioni per la registrazione in misura fissa;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che la ratio manifesta della disciplina sia quella di agevolare l’acquisto dei piccoli fondi rustici a titolo originario ed alleviare l’acquirente dal costo del servizio di registrazione;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 346 del 1976, art. 4 e del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2, in quanto l’art. 4 cit. limiterebbe l’agevolazione fiscale ai soli trasferimenti immobiliari che abbiano realizzato arrotondamento o accorpamento di proprietà coltivatrici e, in quanto norma eccezionale, non sarebbe suscettibile di applicazione in via analogica;
considerato che, secondo questa Corte, l’elenco degli atti per i quali operano i benefici fiscali per la piccola proprietà contadina non ha carattere tassativo – come si desume anche dalla “ratio legis”, ravvisabile nell’intento del legislatore di favorire gli “atti posti in essere per la formazione o per l’arrotondamento della piccola proprietà contadina” – ed è, quindi, compito dell’interprete sopperire all’incompletezza dell’elenco. Ne deriva che, in via di interpretazione costituzionalmente orientata, deve ritenersi applicabile l’agevolazione fiscale in esame all’acquisto per usucapione, giudizialmente accertata, di un fondo rustico (Cass. 19 maggio 2008, n. 12609; Cass. 14 gennaio 2009, n. 674; Cass. 16 giugno 2010, n. 14520; Cass. 22 gennaio 2014, n. 1254);
considerato altresì che, secondo questa Corte, l’usucapione speciale di cui all’art. 1159-bis c.c. è stato introdotto dalla L. n. 346 del 1976 con la finalità di incoraggiare lo sviluppo e salvaguardare il lavoro agricolo nelle zone montane (Cass. 28 agosto 2017, n. 20451; Cass. 13 aprile 2010, n. 8778);
ritenuta pertanto la sussistenza nel caso di specie – come evidenziato dalla CTR – della suddetta ratio di incoraggiare la formazione di una piccola proprietà in zone disagevoli quali le zone montane diretta alla coltivazione del terreno e ritenuto altresì che le norme agevolative non hanno necessariamente natura eccezionale ma possono avere natura semplicemente speciale (e come tali suscettibili di applicazione in via analogica) quando siano dirette, secondo un corollario del principio di uguaglianza, a trattare – come nel caso di specie situazioni diverse in maniera adeguatamente diverse in conformità ad una previsione di rilevanza costituzionale quale è la norma di cui all’art. 44 Cost., comma 2, (in virtù del quale la legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane) e quando si armonizzano pur sempre con il resto dell’ordinamento giuridico (Cass. 19 gennaio 2018, n. 1317);
considerato dunque che coerentemente con tali principi la CTR ha ragionevolmente considerato il caso di specie meritevole dell’imposta di registro con la tariffa in misura fissa affermando che la ratio manifesta della disciplina è quella di agevolare l’acquisto dei piccoli fondi rustici alleviando l’acquirente dal costo del servizio di registrazione;
ritenuta pertanto l’infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va respinto e nulla va statuito in merito alle spese in quanto il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019