LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17910-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.G.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1722/1/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA REGIONALE della LIGURIA, depositata il 05/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente avverso un avviso di liquidazione con il quale erano state revocate le agevolazioni fiscali per la vendita di un terreno ricadente in un piano urbanistico particolareggiato, ma senza che fosse stata stipulata alcuna convenzione di lottizzazione;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate rifacendosi all’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di agevolazioni tributarie il beneficio di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il Comune, come indicato nella L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2 semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria (Cass. 27 febbraio 2015, n. 4086);
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente non si costituiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 32, comma 2, della L. n. 244 del 2007, art. 1, commi da 25 a 28, nonchè del D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, art. 1, parte prima, e del D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa, art. 1-bis, in quanto l’agevolazione spetterebbe solo a cooperative edilizie che agiscano nell’ambito dell’attuazione di un programma di edilizia economica popolare;
considerato che, secondo questa Corte, in tema di agevolazioni tributarie, il beneficio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3, si applica anche nel caso in cui al momento della registrazione dell’atto di trasferimento, pur sussistendo l’inserimento dell’immobile in un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il comune, come indicato nella L. n. 350 del 2003, art. 2, semprechè sia rispettato il termine quinquennale per l’utilizzazione edificatoria, in quanto il comma 30 del menzionato art. 2 sancisce che la sottoscrizione della convenzione dà comunque diritto all’agevolazione e non stabilisce che essa debba precedere l’atto di disposizione (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3536; Cass. 7 dicembre 2017, n. 29453; Cass. 27 febbraio 2015, n. 4086);
considerato che, secondo questa Corte, se la finalità della richiamata norma di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 è quella di “agevolare l’attività edilizia di attuazione dei piani particolareggiati, diminuendo, per l’acquirente edificatore, il primo costo, comprensivo degli afferenti oneri fiscali dell’edificazione, connesso all’acquisto dell’area”, la L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 30, richiamato, per il quale “nell’ipotesi di piani attuativi di iniziativa privata, comunque denominati, le agevolazioni fiscali di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 3, si applicano, in ogni caso, a seguito della sottoscrizione della convenzione con il soggetto attuatore” deve essere inteso quale norma “di interpretazione autentica (in senso atecnico) non già del comma 3 detto ma della sua vera ratio, nel senso appunto, delineato dai… principi affermati da questa Corte di “dare rilievo” non già al riscontro formale dell’insistenza dell’immobile in area soggetta a piano particolareggiato, quanto piuttosto al fatto che esso si trovi in area in cui, come quelle soggette a piano particolareggiato, sia possibile edificare” (oltre alla citata Cass. n. 20864/2010, cfr. anche Cass. civ. sez. 5 20 giugno 2008, n. 16835 e, più di recente, Cass. civ. sez. 5 11 luglio 2014, n. 15974 nonchè Cass. 27 febbraio 2015, n. 4086);
considerato che la sentenza impugnata ha pertanto correttamente ritenuto, nel quadro dei principi di diritto sopra richiamati affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che ai fini della fruizione dell’agevolazione non fosse necessario che la stipula della convenzione precedesse, sul piano temporale, il verificarsi dell’effetto del trasferimento immobiliare, l’unica condizione in senso proprio essendo quella dell’utilizzazione edificatoria dell’area nei cinque anni dal trasferimento, senza che invece assuma una qualche rilevanza la circostanza che ad agire sia una cooperativa edilizia nell’ambito dell’attuazione di un programma di edilizia economica popolare;
considerato dunque che coerentemente con tali principi la CTR ha ragionevolmente considerato il caso di specie meritevole dell’agevolazione fiscale in questione;
ritenuta pertanto l’infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va respinto; nulla va statuito in merito alle spese in quanto il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019