LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22317/2015 proposto da:
C.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO MAZZUCCHIELLO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2357/2015 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 11/03/2015 R.G.N. 33006/2013.
RILEVATO
che:
1. con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Napoli, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., in adesione alla consulenza medico-legale che aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario per il diritto all’assegno di invalidità, riteneva inapplicabile l’art. 149 disp. att. c.p.c., sul presupposto che non potesse formularsi un dissenso alla consulenza tecnica fondato su condizioni sanitarie successive alla data della conclusione dell’incarico peritale conferito in sede di accertamento tecnico preventivo;
2. propone ricorso C.M., affidato a due motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, l’INPS.
CONSIDERATO
che:
3. con il primo motivo di ricorso si censura il provvedimento per violazione dell’art. 149 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 112,132 c.p.c., per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile l’art. 149 disp. att. al procedimento giudiziario ex art. 445-bis c.p.c.;
4. il motivo è da accogliere;
5. in continuità con i precedenti di questa Corte (v., fra gli altri, Cass. n. 14488 del 2019 e Cass. n. 32760 del 2018), deve ritenersi erroneo l’assunto della sentenza impugnata secondo cui dalla natura impugnatoria del giudizio di opposizione ad ATP discenderebbe l’inapplicabilità dell’art. 149 disp. att. c.p.c.;
6. l’art. 149 disp att. c.p.c., prescrive la valutazione, in sede giudiziaria, dell’aggravamento della malattia – nonchè di tutte le infermità incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo e di quello giudiziario – senza prevedere preclusioni specifiche;
7. limitare l’applicazione dell’art. 149 disp. att. al giudizio previdenziale o assistenziale introdotto con ricorso ordinario implicherebbe un’abrogazione della disposizione medesima, non prevista da alcuna fonte normativa;
8. il disposto dell’art. 149, con l’apprezzamento anche dell’aggravamento della malattia, rende ancor più efficace la novella introdotta al codice di rito al dichiarato fine di realizzare, con il procedimento previsto dall’art. 445-bis c.p.c., una maggiore economicità dell’azione amministrativa, la deflazione del contenzioso, il congruo contenimento contenere della durata delle controversie previdenziali e assistenziali nei termini di ragionevolezza sanciti dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (v., fra le altre, sulle diverse fasi del procedimento per accertamento tecnico preventivo, Cass. n. 9876 del 2019);
9. il legislatore del 2011 ha attribuito ad un più rapido accertamento della condizione sanitaria il valore risolutivo del considerevole numero di controversie e ha ritenuto che l’introduzione di un modello procedimentale improntato ad un sommario accertamento, seguito da un eventuale giudizio di cognizione, potesse sortire effetti acceleratori e deflativi del contenzioso;
10. l’inapplicabilità dell’art. 149, vanificherebbe, all’evidenza, tali molteplici intenti minando, alle radici, il procedimento spedito e peculiare voluto dal legislatore, la ratio deflativa della novella, oltre a creare disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti;
11. rimarrebbe, inoltre, l’aporia di una disposizione valida per il procedimento amministrativo ma poi inapplicabile nel giudizio per accertamento tecnico preventivo e, non ultimo, il rischio della proliferazione smodata del contenzioso per l’accertamento dell’aggravamento di una malattia già costituente fondamento di una pretesa azionata;
12. all’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato, affinchè proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019