LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 632-2019 proposto da:
P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GOLAMETTO 4, presso lo studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. 1809/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 07/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GRASSO GIUSEPPE.
FATTO E DIRITTO
ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con il decreto di cui in epigrafe condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore di P.F., a titolo d’equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo civile, la somma di Euro 725,00, nonchè le spese processuali, liquidate in complessivi 203,00, oltre accessori, spese distratte in favore dei difensori antistatari, avvocati Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate;
che avverso il predetto decreto l’anzidetta istante propone ricorso esponendo, con l’unitaria censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva violato o falsamente applicato l’art. 91 c.p.c. e l’art. 2233 c.c., nonchè il D.M. n. 55 del 2014, per avere liquidate il rimborso spese al disotto del minimo legale, relativamente alla fase di rinvio;
che l’Amministrazione, rimasta intimata, ha depositato atto costitutivo tardivo “al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udiena di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1”;
considerato che questa Corte ha già condivisamente avuto modo di precisare che in tema di spese processuali, il giudice è tenuto a effettuare la liquidazione giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 il quale non prevale sul D.M. n. 140 del 2012 per ragioni di mera successione temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, in quanto il D.M. n. 140 del 2012 è rivolto a regolare la materia dei compensi tra professionista e cliente mentre il D.M. n. 55 del 2014 detta i criteri che il giudice deve applicare nel regolare le spese di causa (Sez. 2, n. 1018, 17/1/2018, Rv. 647642);
considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in complessive Euro 203,00 per la fase di rinvio si pone al di sotto dei limiti imposti dal D.M. n. 55 (Euro 286,00), tenuto conto del valore della causa (da Euro 1.100,01 a 5.200,00) e pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale semplicità dell’affare (art. 4, cit.);
considerato che in ragione dell’esposto il provvedimento gravato deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 novembre 2019