Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.30921 del 27/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26319/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

B.P. rappresentato e difeso dall’avv. Xavier Santiapichi (PEC xaviersantiapichi.ordineavvocatiroma.orq) con domicilio eletto presso il procuratore ridetto in Roma via A. Bertoloni n. 44-46;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1295/17/16 depositata il 05/04/2016 e non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 03/10/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado con ciò dichiarando il diritto di questi a ottenere il rimborso richiesto, relativo a Irpef per gli anni dal 1990 al 1992;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un unico motivo; il contribuente è rimasto intimato.

CONSIDERATO

che:

– con il solo motivo di ricorso l’Agenza delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione della L. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. 190 del 2014, art. 1, comma 665 per avere la CTR, in sintesi ritenuto erroneamente dovuto il rimborso di quanto già versato dal contribuente in forza di dette disposizioni, stante la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme, la tempestività dell’istanza di rimborso e specificatamente la legittimazione attiva alla presentazione dell’istanza del contribuente, lavoratore dipendente che chiedeva il rimborso delle ritenute subite a titolo di Irpef;

– secondo l’Ufficio, quindi, il dato letterale escluderebbe espressamente l’estensione della disciplina ai contribuenti che avevano già versato le imposte, come detto;

– il motivo è infondato;

– la questione della legittimazione attiva del lavoratore dipendente, che abbia subito la ritenuta delle imposte alla fonte ad opera del datore di lavoro e che questa Corte (Cass.n. 17472; Cass. n. 17473 del 2017) ha già avuto modo di identificare con il contribuente, ad esercitare direttamente il diritto al rimborso per le somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, è già stata risolta da questo Giudice di Legittimità;

– sul punto si è chiarito quanto proprio alla legittimazione del sostituito alla presentazione dell’istanza di rimborso che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, disposizione generale in materia di rimborso dei versamenti diretti, prevede espressamente (al comma 2) che il diritto al rimborso, riconosciuto in capo al soggetto che ha effettuato il versamento, si estende al percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, con la conseguenza che entrambi (quindi sia il sostituto sia sostituito) sono legittimati a presentare la richiesta di rimborso prevista dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (in termini, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14406 del 14/07/2016);

– ovviamente, l’Erario sarà tenuto a verificare la sussistenza di istanze per così dire “doppie”, nel caso di maliziosa o erronea presentazione delle stesse, e dovrà in tali casi evitare altrettanto “doppi” rimborsi;

– per quanto fin qui evidenziato, il ricorso va rigettato;

– le spese sono regolate dalla soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 2.300,00 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019

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