LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28310/2016 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (c.f. *****) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
D.S.F. rappresentato e difeso giusta delega in atti dall’avv. Nicola Lais e dall’avv. Federico Lais (PEC:
federicolais.ordineavvocatiroma.org) con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via C. Monteverdi n. 20;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia sez. staccata di Catania n. 1761/17/16 depositata il 06/05/2016 e non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 03/10/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.
RILEVATO
che:
– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha respinto l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza di primo grado con ciò dichiarando il diritto del contribuente a ottenere il rimborso richiesto, relativo a Irpef per gli anni dal 1990 al 1992;
– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; il contribuente è rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
– con il proprio mezzo di gravame l’Agenza delle Entrate censura la sentenza impugnata per violazione della L. 289 del 2002, art. 9, comma 17, della L. 190 del 2014, art. 1, comma 665, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR, in sintesi ritenuto erroneamente dovuto il rimborso di quanto già versato dal contribuente in forza di dette disposizioni, stante la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme, la tempestività dell’istanza di rimborso e la legittimazione attiva a richiedere detto rimborso in capo al contribuente, lavoratore dipendente che chiedeva la restituzione delle ritenute operare sul proprio reddito dal proprio sostituto d’imposta;
– il motivo è privo di fondamento:
– invero, la questione della legittimazione attiva del lavoratore dipendente – che abbia subito la ritenuta delle imposte alla fonte ad opera del datore di lavoro ad esercitare direttamente il diritto al rimborso per le somme indebitamente ritenute alla fonte e versate dal datore di lavoro, restando del tutto indifferente ai fini della spettanza del beneficio la circostanza che la somma, oggetto di richiesta di rimborso, sia stata versata tramite ritenute operate dal sostituto d’imposta, è già stata risolta in senso positivo da questa Corte (Cass.n. 17472; Cass. n. 17473 del 2017) con pronuncia alla quale questo Collegio aderisce ed intende dare continuità;
– per quanto fin qui evidenziato, il ricorso va rigettato;
– la soccombenza regola le spese.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; liquida le spese in Euro 3.000 oltre al 15% per spese generali, CPA ed IVA di legge che pone a carico di parte soccombente.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 27 novembre 2019