LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. NONNO G. M. – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14679/2016 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
Studio associato Digeronimo-Fasiol, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Ragusa, via Collodi n. 4, presso lo studio dell’avv. Donato Grande, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – Sezione staccata di Catania n. 1838/18/15, depositata il 5 maggio 2015;
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 ottobre 2019 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 1838/18/15 del 05/05/2015 la CTR della Sicilia – Sezione staccata di Catania rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 244/01/11 della CTP di Ragusa, che aveva accolto il ricorso dello Studio associato Digeronimo-Fasiol (d’ora in poi Studio associato) avverso il rimborso delle somme pagate in eccedenza all’Erario per IVA con riferimento agli anni d’imposta 1990, 1991 e 1992, in applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17.
1.1. La richiesta di rimborso si fondava sul vantato diritto del contribuente, studio professionale operante nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa all’atto del verificarsi dell’evento sismico del 13/12/1990, di ottenere la restituzione del novanta per cento dell’imposta erogata.
1.2. La CTR motivava il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate evidenziando che la cit. L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, si applicava anche a favore di chi, soggetto residente o con sede in uno dei comuni interessati dal sisma al momento dell’evento sismico, aveva già versato l’imposta, con conseguente diritto al rimborso del novanta per cento di quanto versato.
2. L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con tempestivo ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
3. Il contribuente resisteva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e la falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, nonchè della direttiva n. 77/388/CEE del 17 maggio 1977 (sesta direttiva), così come interpretata dalla Corte di giustizia della UE con sentenza 17 luglio 2008, in causa C-132/16, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che, in tema di IVA, il diritto unionale osta all’applicazione della previsione di cui all’art. 9, comma 17, più sopra citata.
2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione della L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665 e della decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015 della Commissione UE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere la sentenza impugnata preso atto dell’impossibilità di procedere al rimborso delle somme richieste con riferimento a soggetti che svolgono attività economica.
3. I due motivi vanno affrontati congiuntamente e involgono una questione che ha trovato ormai pacifica soluzione nella giurisprudenza di questa Corte, non essendo nemmeno necessario, avuto conto del fatto che si discute solo di IVA, considerare le conseguenze dell’applicazione della decisione n. C (2015) 5549 final del 14/08/2015, di cui ha fatto menzione l’Agenzia delle entrate.
3.1. Va prima di tutto evidenziato che l’originario principio affermato da Cass. n. 20641 del 01/10/2007 e richiamato anche dalla CTR – secondo cui “in tema di condono fiscale e con riferimento alla definizione automatica della posizione fiscale relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, la definizione può avvenire in due simmetriche possibilità: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per cento del dovuto da effettuarsi entro il 16 marzo 2003; in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90 per cento di quanto versato al medesimo titolo. Ciò per effetto dell’intervento normativo citato, cui va riconosciuto il carattere di “ius superveniens” favorevole al contribuente, tale da rendere quanto già versato non dovuto “ex post”” – è stato confermato da successive pronunce della S.C. (ex multis, Cass. n. 9577 del 12/06/2012; Cass. n. 12083 del 13/07/2012; Cass. n. 10242 del 02/05/2013), per cui può ormai considerarsi ius receptum.
3.2. La successiva giurisprudenza della Corte ha avuto modo di delimitare il suo campo di applicazione, precisando che “la L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, non è applicabile in materia d’IVA atteso che, nel prevedere a beneficio delle persone colpite dal terremoto che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa una riduzione del., 90 per cento di tale imposta, normalmente dovuta per gli anni 1990, 1991 e 1992, con riconoscimento del diritto al rimborso, in tale proporzione, delle somme già corrisposte, non soddisfa il principio di neutralità fiscale e non consente di garantire la riscossione integrale dell’IVA dovuta nel territorio italiano, sicchè si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, come chiarito dall’ordinanza 15 Luglio 2015 della Corte di Giustizia nella causa C82/14” (così Cass. n. 18205 del 16/09/2016; conf. Cass. n. 25278 del 16/12/2015; Cass. n. 16923 del 10/08/2016; Cass. n. 17563 del 04/07/2018).
3.3. L’inapplicabilità all’IVA della disciplina prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, implica l’accoglimento del primo motivo e rende superflua – per carenza di interesse – qualsiasi discussione in ordine alla natura imprenditoriale o meno dell’attività esercitata dal controricorrente, oggetto del secondo motivo di ricorso.
4. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; la sentenza impugnata va, dunque, cassata e, non essendovi ulteriori questioni di fatto da esaminare, può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso proposto da Studio associato.
4.1. La relativa novità della questione alla data di introduzione della controversia giustifica la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019