Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.30976 del 27/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3625-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI GIAMMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO CIMETTI;

– ricorrente –

contro

R.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GRAMSCI 54, presso lo studio dell’avvocato MICHELE FERRERI, rappresentato e difeso dall’avvocato RENATO ROLLA;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1006/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.12.2017, la Corte d’appello di Torino, in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato prescritto il credito per contributi dovuti all’INPS portato dalle cartelle esattoriali a suo tempo notificate da Equitalia Nord s.p.a. a R.C.;

che avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che R.C. ha resistito con controricorso, mentre l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 2946 c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale recante l’ingiunzione di pagamento di contributi e premi dovuti agli enti previdenziali non comportasse la c.d. conversione del termine di prescrizione da quinquennale in decennale;

che, al riguardo, si è ormai chiarito che il principio di diritto secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018); che, non offrendo parte ricorrente argomenti idonei a rimeditare il suesposto principio di diritto, limitandosi a prospettare ragioni giuridiche già esaurientemente vagliate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. in particolare p. 18.1, 19.3 e 19.6 della parte motiva), il motivo va dichiarato inammissibile ex art. 360 – bis c.p.c., n. 1;

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità in favore della sola parte controricorrente, non avendo l’INPS svolto in questa sede alcuna apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019

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