LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Antonio – Presidente –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14830-2014 proposto da:
P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCO SACCHETTI 125, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPINA STILLITANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE CASSARINO;
– ricorrente –
e contro
– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1265/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 13/12/2013, R. G. N. 362/2008.
RILEVATO
– che, con sentenza del 13 dicembre 2013, la Corte d’Appello di Catania, confermava la decisione del Tribunale di Siracusa e rigettava la domanda proposta da P.R. nei confronti dell’INPS quale successore ex lege dell’INPDAP, avente ad oggetto il ricalcolo del premio di fine servizio su una base di computo comprensiva della retribuzione di posizione percepita in relazione all’incarico dirigenziale rivestito e non a quella corrispondente all’inquadramento posseduto alla qualifica D3, ex ottava qualifica funzionale;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa infondata alla luce del disposto della L. n. n. 152 del 1968, art. 11 non essendo l’indennità per funzioni dirigenziali annoverata tra le voci retributive rientranti nella nozione di retribuzione valida ai fini contributivi quale individuata dalla predetta norma e, comunque, non qualificabile nella specie, in cui le mansioni dirigenziali risultano svolte in via di mero fatto, come emolumento fisso e continuativo;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre il P., affidando l’impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale l’INPS non ha svolto alcuna attività difensiva.
CONSIDERATO
– che, con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della L. n. 152 del 1968, artt. 4 e 11 e L. n. 131 del 1983, art. 30 lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale in ordine alla nozione di retribuzione valida a fini contributivi, tale da escludere dalla base di computo del premio di fine servizio l’indennità dirigenziale, o meglio la retribuzione di posizione, spettante ai dirigenti;
– che il motivo risulta infondato in base al rilievo, preliminare ed assorbente, che la giurisprudenza, (cfr. ex aliis, Cass. n. 1156/2017, Cass. n 18999/2010, Cass. n. 15906/2004, Cass. n. 9901/2003, Cass. n. 681/2003, Cass. SS.UU. n. 3673/1997) ha da tempo statuito che la retribuzione contributiva, alla quale per i dipendenti degli enti locali (tale era l’odierno ricorrente) si commisura, a norma della L. 8 marzo 1968, n. 152, art. 4 l’indennità premio di servizio, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, comma 5 Legge citata; si tratta di una elencazione tassativa e nella quale la dizione “stipendio o salario” richiede una interpretazione restrittiva, limitata alle sole sue componenti oggetto di specifica menzione, come gli aumenti periodici, la tredicesima mensilità e il valore degli assegni in natura; per l’effetto, sempre alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del premio di fine servizio non si tiene conto dell’indennità per le funzioni dirigenziali (o retribuzione di posizione), anche ove – in ipotesi – integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, giacchè l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dalla norma e non può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato dalla citata norma di previsione;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non avere l’INPS svolto alcuna attività difensiva.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019