LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12308-2017 proposto da:
C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO PUBLICIO 19, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO MOCCALDI, rappresentato e difeso dagli avvocati ELENA CONTALDI, RAFFAELE CALABRESE;
– ricorrente –
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA;
– controricorrente –
contro
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE già EQUITALIA SERVISI DI RISCOSSIONE SPA *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE *****, in persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.
(S.C.C.I.) S.p.A. *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;
– resistente –
avverso la sentenza n. 888/2016 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 04/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 4.11.2016, la Corte d’appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione ad iscrizione ipotecaria proposta da C.P. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., dell’INPS e dell’INAIL;
che avverso tale pronuncia C.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;
che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato, mentre l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si sono costituiti con controricorso a seguito di rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione disposta con ordinanza di questa Corte n. 5461/2019; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di consiglio;
che parte ricorrente e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 2953 c.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 – 10, per avere la Corte di merito ritenuto che la mancata tempestiva opposizione alla cartella esattoriale recante l’ingiunzione di pagamento di crediti per contributi e premi comportasse non soltanto la c.d. irretrattabilità dei crediti iscritti a ruolo, ma altresì la conversione del termine prescrizionale di essi da quinquennale a decennale;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione degli artt. 149 e 214 c.p.c., degli artt. 2714, 2719, 2724 e 2725 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e della L. n. 890 del 1982, art. 3, nonchè omesso esame circa fatti decisivi, per non avere la Corte territoriale pronunciato e aver comunque pronunciato erroneamente sulle eccezioni e domande sollevate in via incidentale in appello;
che il primo motivo è manifestamente fondato, essendosi chiarito che il principio di carattere generale secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via, di talchè, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria (come prevede la L. n. 335 del 1995, art. 3, per i contributi e i premi dovuti agli istituti di previdenza e assistenza), il relativo termine continua a trovare applicazione anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, salvo che ci si trovi in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. S.U. n. 23397 del 2016, cui hanno dato seguito, tra le tante, Cass. nn. 11800 e 31352 del 2018);
che, non offrendo l’Agenzia delle Entrate-Riscossione argomenti idonei a rimeditare il suesposto principio di diritto, limitandosi a prospettare ragioni giuridiche già esaurientemente vagliate dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. in particolare 18.1, 19.3 e 19.6 della parte motiva), la sentenza impugnata, assorbito il secondo motivo, va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019