LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso promosso da:
F.G., titolare della impresa individuale MA.MO.MA. Coffee di M.G., rappr. e dif. dall’avv. Antonio de Notaristefani di Vastogirardi, elett. dom. in Roma, presso lo studio del medesimo, in Lungotevere dei Mellini n. 44, come da procura in calce all’atto (“memoria di costituzione”);
– ricorrente –
Contro
PLAY LINE s.r.l. in liquidazione, F.E., F.S. e F.C., rappr. e dif. dall’avv. Angelo Spena, elett. dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. Tatiana Tarli, in via Bella Villa n. 66/D, come da procura a margine dell’atto;
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza Trib. Napoli 24 luglio 2018;
sulle conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della Dott.ssa Soldi Anna Maria che ha concluso per l’accoglimento del regolamento e l’indicazione come competente dello stesso Tribunale di Napoli;
vista l’atto di costituzione dei resistenti e la successiva memoria conseguente alle conclusioni del Procuratore generale;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2019 dal Consigliere relatore Dott. Ferro Massimo.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
1. F.G., nella causa R.G. 13365/2017 pendente avanti al Tribunale di Napoli, avversa l’ordinanza Trib. Napoli 24 luglio 2018/16 denegativa della propria competenza, in favore di quella del Trib. Napoli Nord in Aversa, sull’assunto che la causa promossa da F.G. contro PLAY LINE s.r.l. in liquidazione, F.E., F.S. e F.C. era relativa ai soci di una s.n.c.;
2. il ricorrente, sul presupposto della propria residenza nel circondario del Tribunale di Napoli e della propria qualità di già socio della s.n.c. Play Line di F.E. e F.lli, con sede in ***** (Napoli), riportava l’atto di citazione con cui aveva convenuto gli altri soci e la società, per sentirli dichiarare tenuti al pagamento in solido della somma di 364.214 Euro o altra dovuta corrispondente al valore della quota da liquidare, oltre accessori; il ricorrente aveva infatti esercitato il recesso nel gennaio 2009 all’atto della trasformazione in s.r.l. e costituito il collegio arbitrale come da statuto a fronte del non pagamento pur chiesto, allorchè il lodo parziale (che gli riconosceva il citato importo) veniva annullato dalla corte d’appello (sul presupposto che il recesso era divenuto efficace prima del compimento della trasformazione e dunque prima del nuovo statuto contenente la clausola compromissoria azionata), con sentenza che però non indicava qual era il tribunale competente sulla controversia;
3. lo stesso ricorrente, riassumendo il giudizio già proposto avanti all’arbitro, avanzava anche domande contro i soci, sul menzionato presupposto della loro responsabilità solidale con la società di persone e dunque invocando altresì l’applicazione dell’art. 33 c.p.c., in termini di cumulo, oltre agli artt. 18,19 e 20 c.p.c.;
4. il Tribunale di Napoli Nord, come detto, si riteneva incompetente, indicando quello competente per territorio in ragione della sede della società ed ai sensi dell’art. 23 c.p.c., qualificata la lite siccome fra soci.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
1. il regolamento è fondato e va dichiarata la competenza del Tribunale di Napoli; il ricorrente è dapprima ricorso all’arbitro per conseguire il valore di liquidazione della propria quota, a seguito di recesso dalla società in nome collettivo e così esercitando nei confronti della stessa il diritto a sciogliersi dal rapporto sociale; tale complesso requisito di legittimazione all’azione (qualità di socio, efficace esercizio del recesso) appare, allo stato degli atti, pacifico e non va ovviamente confuso con la disputa sulla entità del valore di liquidazione, oggetto di autonoma contestazione da parte della società, oltre che dei soci convenuti;
2. nella riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Napoli, lo stesso attore ha invero e poi cumulato anche una causa nei confronti delle persone già socie della medesima società, nel presupposto della loro responsabilità solidale e, con chiarezza, indicando il titolo quale derivativo dalla prospettata e primaria obbligazione del soggetto-società;
3. per tale vicenda opera dunque il principio, cui va data continuità, per cui “la liquidazione della quota del socio receduto da società irregolare, ai sensi dell’art. 2289 c.c., richiamato dall’art. 2297 c.c., comma 1, consiste nella dazione di una somma di danaro, per la cui esecuzione il debitore è costituito in mora alla data della scadenza del termine entro il quale ne è imposto l’adempimento (sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento della società), ed il corrispondente credito, risultando da una liquidazione che va compiuta attraverso un mero calcolo aritmetico, deve considerarsi liquido ed esigibile. Ne consegue che alla relativa domanda giudiziale va applicato, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 1182 c.c., comma 3, trattandosi di obbligazione da eseguirsi, al pari di quella di pagamento di utili, presso il domicilio del creditore” (Cass. 19150/2012);
4. ed invero, “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 1182 c.c., il “forum destinatae solutionis”, previsto dal comma 3 di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l’attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell’indagine sull’ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito” (Cass. 10837/2011);
5. la controversia poteva dunque essere introdotta avanti al Tribunale di Napoli ai sensi degli artt. 18,19 e 20 c.p.c. e alla medesima competenza in ragione di territorio, inoltre, si perviene assumendo la regolazione ex art. 33 c.p.c. dei rapporti controversi dedotti in giudizio e connessi, posto che per alcuni dei soci è stata indicata la residenza anagrafica in Napoli;
6. l’accoglimento del regolamento determina pertanto, ai sensi degli artt. 42,50 e 380-ter c.p.c., che la competenza a conoscere della materia spetta al Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
La Corte cassa l’ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2019