LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3738-2013 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI GRECO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI LECCE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente-
e contro
S.A.M.;
– intimata –
Nonchè da:
S.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato VALERIA PELLEGRINO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente incidentale –
contro
EQUITALIA SUD SPA, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI LECCE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 75/2012 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di LECCE, depositata il 07/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2019 dal Consigliere Dott. CAVALLARI DARIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.A.M. ha proposto ricorso contro il fermo di autoveicoli emesso da Equitalia Lecce spa il 21 agosto 2009.
Equitalia Leccè spa si è costituita.
La CTP di Lecce, con sentenza n. 353/05/2010, ha respinto il ricorso.
S.A.M. ha proposto appello.
Si è costituita Equitalia ETR spa.
La CTR di Bari, Sez. dist. di Lecce, con sentenza n. 75/22/12, ha accolto l’appello.
Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
S.A.M. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di un motivo.
L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La sola S.A.M. ha depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo la società ricorrente lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione della decisione e la falsa applicazione dell’art. 324 c.p.c. e art. 2909 c.c. perchè il giudice di appello avrebbe errato nell’affermare che il preavviso di fermo n. ***** avrebbe eluso il giudicato, formatosi sulla sentenza n. 2292 del 2007 del Giudice di Pace di Lecce, che aveva annullato il precedente preavviso n. *****.
Infatti, il giudice di secondo grado non aveva valutato che il Giúdice di Pace non aveva annullato tutte le cartelle sottostanti il preavviso di fermo, ma esclusivamente quelle emesse per conto del Comune e della Prefettura di Lecce, indicate nel foglio di comunicazione Sobarit ed aventi ad oggetto specifici verbali di accertamento.
Preliminarmente, occorre rilevare che, nella specie, la doglianza concerne non tanto, come, al contrario, sostiene Equitalia sud spa, un vizio di motivazione della sentenza, ma la determinazione dell’esatta portata del giudicato relativo alla decisione del Giudice di Pace di Lecce n. 2292 del 2007.
Viene in questione, perciò, un vizio cd. in procedendo.
Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che quando, con il ricorso per cassazione, venga dedotto un error in procedendo, il sindacato del giudice di legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass., Sez. 2, n. 20716 del 13 agosto 2018).
Dall’esame della decisione emerge con chiarezza che il Giudice di Pace di Lecce aveva annullato solo alcune cartelle di pagamento, per l’esattezza quelle riconducibili al Comune ed alla Prefettura di Lecce, come si evince dalla semplice lettura dei preavvisi menzionati, i quali si fondano solo in parte sulle medesime cartelle di pagamento.
Ne consegue l’accoglimento del motivo.
2. Con un unico motivo di ricorso incidentale la contribuente contesta l’avvenuta dichiarazione di inammissibilità, da parte del giudice di appello, della sua richiesta risarcitoria.
La doglianza è respinta, alla luce dell’accoglimento del ricorso principale.
3. Il ricorso principale va accolto, mentre quello incidentale è respinto.
La sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR Puglia, che deciderà la causa nel merito anche in ordine alle spese di legittimità.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dell’obbligo, a carico della contribuente ricorrente incidentale, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo il 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, sentenza n. 14515 del 10 luglio 2015).
PQM
La Corte:
– accoglie il ricorso principale, rigetta quello incidentale e cassa la sentenza con rinvio alla CTR Puglia, in diversa composizione, perchè decida la causa nel merito anche sulle spese di lite di legittimità;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della contribuente ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione Civile, il 20 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019