LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 497/2013, proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
Casa Nuova s.r.l., in persona del legale rappresentante I.F., rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Edgardo Ruozzi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Modena, via Canalchiaro, 116;
– controricorrente –
FATTO E DIRITTO
per la cassazione della sentenza n. 74/04/11 emessa inter partes il 4 novembre 2011 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, avente ad oggetto gli avviso di liquidazione d’imposta ***** della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Modena;
letta l’istanza di sospensione del giudizio proposta dalla controricorrente in data 2 ottobre 2017 a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
letta l’istanza 16 novembre 2018 con la quale la ricorrente Agenzia delle Entrate ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere, essendosi la contribuente avvalsa della definizione agevolata della controversia a norma del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ed essendo stato effettuato il pagamento previsto;
visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 1, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e compensa interamente fra le parti le spese.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019