LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6373/2015, proposto da:
Flema s.r.l., già Flema s.p.a., incorporante per fusione la Società
Agricola Sviluppo s.r.l., in persona del legale rappresentante Emanuela Zapparelli, rappresentata e difesa in giudizio dall’avv. Loris Tosi dl foro di Venezia e dall’avv. Giuseppe Marini del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– controricorrente –
FATTO E DIRITTO
per la cassazione della sentenza n. 1440/17/14 emessa inter partes il 14 luglio 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana, avente ad oggetto l’avviso di accertamento n. ***** della Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Siena:
letta l’istanza notificata l’8 dicembre 2018 con la quale la ricorrente ha domandato la trattazione del giudizio, sospeso D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel presupposto della definizione agevolata della controversia e della sua conseguente estinzione;
letta la speculare istanza dell’Agenzia delle Entrate, intesa alla dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese, con l’allegata comunicazione del Direttore Provinciale dell’Agenzia delle Entrate di Siena;
visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio au sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11 e compensa interamente fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019