LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23446-2018 proposto da:
F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell’avvocato ARISTIDE ZAMPAGLIONE, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
e contro
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 930/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 05/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
Con sentenza n. 930/23/18 depositata in data 5 marzo 2018, la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. staccata di Brescia, dichiarava inammissibile l’appello proposto da F.A. avverso la sentenza n. 291/5/17 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva a sua volta rigettato il ricorso del contribuente proposto contro il preavviso di fermo amministrativo notificatogli dall’Agente della riscossione in conseguenza dell’omesso pagamento di due cartelle di pagamento emesse ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter;
La CTR dichiarava inammissibile l’impugnazione ritenendo non corretta la notificazione del ricorso in appello nei confronti dell’Agente della riscossione e la violazione del principio del ne bis in idem essendo stato instaurato un precedente processo con identità di parti, petitum e causa petendi;
L’Agenzia delle Entrate, ritualmente notificata, ha depositato mera comparsa ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza. L’Agente della riscossione (oggi ADER) non si è costituito.
CONSIDERATO
che:
– Al fine di verificare la mancata corretta notifica del ricorso nei confronti dell’Agente della Riscossione, adempimento che deve essere effettuato d’ufficio e che è pure materia del contendere nella presente controversia, deve essere disposta l’acquisizione del fascicolo di merito, al fine di verificare la circostanza della costituzione di riscossione dell’Agente della riscossione in primo grado, prospettata in ricorso e che non può considerarsi incontestata alla luce della mera costituzione dell’Agenzia delle Entrate e della mancata costituzione dell’Agente della riscossione.
P.Q.M.
La Corte, rinvia a nuovo ruolo per l’acquisizione del fascicolo di merito.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019