LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 27500-2018 proposto da:
M.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA XX SETTEMBRE N. 1, presso lo studio TRIBUTARIO e SOCIETARIO, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO FEDELE;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 208/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 20/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 23/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 208/6/18 depositata in data 20 febbraio 2018 la Commissione tributaria regionale del Veneto, accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 696/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Padova che aveva accolto il ricorso di M.D. contro due avvisi di accertamento per II.DD. – inclusa l’IRAP – e IVA 2006 e 2007 per operazioni inesistenti nonchè per indebita deduzione dei costi;
– La CTR, in relazione alle contestate operazioni realizzate per conto della contribuente negli immobili che la stessa concedeva in locazione a terzi, secondo l’Amministrazione fatte figurare al fine dell’indebita deduzione di costi, non confermava la decisione dei giudici di prime cure, ritenendo indimostrata l’esistenza delle operazioni contestate tenuto conto anche degli elementi di prova prodotti nel processo dalla contribuente, inclusa una perizia;
– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi e depositando istanza ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10. L’Agenzia delle entrate non si è difesa restando intimata.
CONSIDERATO
che:
– Con istanza depositata anteriormente all’adunanza camerale, la contribuente ha formulato istanza per la sospensione del processo ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, depositando copia della domanda inoltrata presso l’Agenzia e copia del versamento della prima rata;
– Osservato che la presente controversia, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, appare definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata.
P.Q.M.
letto il D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136, rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019