LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27584-2017 proposto da:
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALLUSTIANA 15, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO BUBICI, rappresentato e difeso dall’avvocato FEDERICA ZULLI;
– ricorrente –
contro
EDIF SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BENACO 5/7, presso lo studio dell’avvocato MARIA CHIARA MORABITO, rappresentata e difesa dall’avvocato GUGLIELMO BORGIANI;
– controricorrente –
contro
M.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 610/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 12/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO ROSSETTI.
FATTI DI CAUSA
1. La società Edif s.p.a., creditrice di M.R., pignorò presso terzi le somme a quest’ultimo dovute da C.G..
C.G. rese una dichiarazione di quantità negativa, e la Edif introdusse il relativo giudizio di accertamento ex art. 548 c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis).
2. Con sentenza 19.1.2016 n. 28 il Tribunale di Chieti, sezione di Ortona, stabili che C.G. non era debitore di M.R.; la Corte d’appello de L’Aquila, adita dalla soccombente Edif, ritenne il contrario ed accolse il gravame.
3. Ricorre per cassazione avverso la suddetta sentenza il terzo pignorato C.G..
La Edif ha resistito con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Inammissibilità del ricorso.
1.1. E’ superfluo dare conto dei motivi posti a fondamento del ricorso, in quanto esso è inammissibile per tardività.
La sentenza impugnata è stata infatti depositata il 12.4.2017.
Il processo è iniziato nel 2010, quindi s’applica il termine semestrale ex art. 327 c.p.c..
Il termine per impugnare è quindi scaduto il 12.10.2017, mentre il ricorso è stato passato per la notifica il 13.11.2017.
Deve solo precisarsi che al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo pignorato non s’applica la sospensione feriale dei termini, come ripetutamente affermato da questa corte (Sez. 3, Sentenza n. 1030 del 25/01/2012, Rv. 620567 – 01; Cass. (ord.) n. 24047 del 2014 e (ord.) n. 25063 del 2016).
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1 e sono liquidate nel dispositivo.
2.2. del ricorso costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17).
PQM
(-) dichiara inammissibile il ricorso;
(-) condanna C.G. alla rifusione in favore di Edif s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.700, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, ex art. 2, comma 2;
(-) dà atto che sussistono i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di C.G. di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019