LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17757-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
M.P.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 646/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 04/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dein l/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, nei confronti di M.P. impugnando la sentenza resa dalla CTR Marche indicata in epigrafe. Il giudice di appello dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ad un atto reso in autotutela dall’Agenzia delle entrate in ordine al valore di un capannone e, facendo applicazione del principio di soccombenza virtuale, condannava l’Ufficio al pagamento delle spese del giudizio nella misura del 65 %, liquidandole in Euro 3.000,00, oltre accessori, compensando nella misura del restante 35 % le restanti spese.
La parte intimata non si è costituita.
L’Agenzia deduce la nullità della sentenza impugnata per vizio di extrapetizione e per erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46. La CTR avrebbe adottato una decisione totalmente disancorata dall’oggetto della lite, relativa alla ripresa a tassazione per operazioni inesistenti realizzate secondo l’Ufficio attraverso l’emissione di fatture da parte della società CMP s.a.s. Il giudice di appello avrebbe, per converso, considerato la questione relativa al valore del capannone ancorchè la stessa non risultasse rilevante in relazione alla contestazione esposta nell’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio aveva contestato al M.P. il reddito di partecipazione riaccertato nei confronti della società CMP s.a.s. per l’anno 2012, discutendosi delle asserite fatture per operazioni inesistenti relative ad esecuzione di lavori, con conseguente imputazione di maggiori redditi da partecipazione. Peraltro, la CTR avrebbe fatto mal governo della disciplina in tema di cessazione della materia del contendere, essendo mancata una congiunta richiesta da parte di tutti i soggetti processuali.
Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata per il vizio di motivazione apparente.
I due motivi meritano un esame congiunto e sono entrambi fondati.
Ed invero, la CTR, nel ritenere cessata la materia del contendere, ha ritenuto la decisività di un provvedimento di autotutela estraneo all’oggetto dell’accertamento riportato a pag.9 del ricorso per cassazione – concernente il valore di un capannone – non risultando che lo stesso abbia effettivamente riguardato la pretesa oggetto di accertamento, relativa al reddito di partecipazione contestato a M.P. quale socio della CMP S.A.S. DI M.M. e C. Il tutto con una pronunzia affetta dal vizio insanabile della nullità, avendo fatto riferimento ad una questione – valore del capannone- che non costituiva oggetto della pretesa fiscale correlata all’emissione di operazioni inesistenti.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Marche anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2019