LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22733-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato TIZIANA PANE;
– ricorrente –
contro
B.D.V.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio dell’avvocato CATALDO D’ANDRIA, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBERTO ALFREDO FERRARIO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 247/20/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la contribuente impugnava l’intimazione di pagamento notificatale il 3 novembre 2015 in relazione a cartella di pagamento relativa a ICI 1998 notificatale il 7 marzo 2006;
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello seguendo l’insegnamento di Cass. SU n. 23397 del 2016, ritenendo che l’atto sottostante all’intimazione in contestazione è una cartella divenuta definitiva perchè non opposta, inidonea pertanto ad acquistare efficacia di giudicato e conseguentemente ad usufruire del termine di prescrizione di dieci anni cosicchè il termine di prescrizione quinquennale è decorso senza che sia compiuto alcun atto interruttivo.
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. – chiedendo un mutamento dell’orientamento di cui a Cass. SU n. 23397 del 2016 – in quanto la CTR ha erroneamente ritenuto che alla cartella di pagamento non impugnata non si applicasse il termine di prescrizione decennale;
considerato che, secondo questa Corte, la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (Cass. 17 novembre 2016, n. 23397; Cass. 18 maggio 2018, n. 18200): nella specie la CTR, considerando maturata la prescrizione, si è attenuta ai suddetti principi perchè ha ritenuto che alla cartella di pagamento relativa ad ICI non impugnata continuasse ad applicarsi l’originario termine di prescrizione “breve” – inferiore a quello decennale – senza che su suddetto termine potesse incidere la mancata impugnazione della cartella;
ritenuta pertanto l’infondatezza del motivo di impugnazione, il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 1.000, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 settembre 2019.
Depositato in cancelleria il 29 novembre 2019