LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –
Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –
Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18602/-2018 proposto da:
S.F., S.C., già entrambe legali rappresentanti di ADRASTEA s.n.c., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CHIANA, 48, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PILEGGI, che le rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
D.C.V., RESIDENZA PER ANZIANI SANT’AGNESE DI B.S. S.A.S.;
– intimate –
avverso la sentenza n. 375/2018 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 09/04/2018 R.G.N. 1137/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/10/2019 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per estinzione per cessazione della materia del contendere;
udito l’Avvocato ANTONIO PILEGGI.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza n. 375 depositata il 9.4.2018, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma della decisione del Tribunale della medesima sede, dichiarava la illegittimità del licenziamento orale intimato il 27.2.2012 dalla Casa Famiglia Libertà s.n.c. a D.C.V., dipendente addetta all’accudimento delle persone degenti nella struttura – gestita dalla società – di *****, ed ha condannato Adrastea s.n.c., quale cessionaria dell’azienda (a seguito di subentro in data 27.2.2013), a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro ed a risarcire il danno versando un’indennità da commisurare all’ultima retribuzione globale di fatto, dalla data del licenziamento a quella della reintegrazione.
2. La Corte territoriale, riformava l’ordinanza resa dal Tribunale che aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione (proposta tempestivamente in forma telematica) dalla società Adrastea s.n.c., e – accertato che la società Adrastea s.n.c. era regolarmente subentrata nella gestione dell’azienda e che la D.C. l’1.8.2011 era stata trasferita dalla sede secondaria sita in ***** (ceduta alla società Residenza per anziani Sant’Agnese di B.S. s.a.s.) alla sede principale di ***** – confermava la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro della D.C. e al pagamento dell’indennità risarcitoria.
3. Per la cassazione della sentenza S.V. e S.C., già legali rappresentanti della società Adrastea s.n.c., hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi. La società Residenza per anziani Sant’Agnese di B.S. e la sig.ra D.C. sono rimaste intimate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con memoria ex art. 378 c.p.c., la società Adrastea s.n.c. ha depositato copia di verbale di conciliazione in sede sindacale concluso tra le parti in data 13.11.2018.
Osserva il Collegio che nella specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Dal verbale di conciliazione prodotto in copia risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto di non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra.
Con il detto verbale, quindi, le parti si sono date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere fra le parti stesse che va dichiarata in questa sede (v. fra le altre Cass. 8- 7-2010 n. 16150, Cass. 30-1-2014 n. 2063).
Infine, non deve provvedersi sulle spese in assenza di costituzione delle controparti.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019