Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31432 del 02/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 30254-2018 proposto da:

A.S. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AUTOSCUOLA ANTONIONI DI A.S. &

C. SAS e quale avente causa di A.L., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUCA FABBRI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 107/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 01/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Autoscuola Antonioni s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle Entrate, impugnando la sentenza resa dalla CTR Marche indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello proposto avverso gli avvisi di accertamento emessi per il recupero di imposte dirette e indirette in riferimento agli anni 2009 e 2010. Secondo la CTR l’appello era inammissibile, essendo stato notificato, da parte del difensore del contribuente, a mezzo posta elettronica certificata. Secondo la CTR tale modalità di notificazione non era conforme ad alcun modello legale e pertanto l’atto era da ritenersi giuridicamente inesistente e, in quanto tale, non sanabile.

L’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si sono costituiti con controricorso.

La ricorrente lamenta la violazione della L. n. 53 del 1994, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La CTR avrebbe errato nel ritenere non consentita, nel contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta elettronica certificata degli atti giudiziali.

La ricorrente ha depositato memoria chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, intendo avvalersi della disciplina con la stessa introdotta.

Il giudizio va conseguentemente sospeso, risultando il versamento della prima rata fino al 31.12.2020.

P.Q.M.

Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, sospende il giudizio fino al 31 dicembre 2020.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019

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