LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17423-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO D’AYALA VALVA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LICIA FIORENTINI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7427/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 13/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per rendita catastale di unità immobiliare sita in Roma, microzona 19 (Parioli) L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Ufficio. Ciò per inesistenza della notifica dell’appello, in quanto effettuata tramite corriere privato in vigenza della disciplina anteriore alla L. n. 124 del 2017.
Il contribuente si è costituito con controricorso.
CONSIDERATO
che:
col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 2011, art. 1, comma 2, lett. O), ex art. 360 c.p.c., n. 4; col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere l’appellato sanato le eventuali irregolarità della notifica con la sua tempestiva costituzione in giudizio; il ricorso involge questione rimessa alla valutazione delle Sezioni unite di questa Corte, con le ordinanze n. 10276 e n. 11016 del 2019, in ordine alla notifica degli atti tramite servizio di posta di licenziatario privato; ritenuta la necessità di attendere il deposito della sentenza delle Sezioni Unite.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2019