LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –
Dott. BRUSCHETTA E. Luigi – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO M.G. – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13675-2012 proposto da:
MARE IMPIANTI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VICENZA 17, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI DOMENICO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO RAGNI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 230/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di FOGGIA, depositata il 13/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2019 dal Consigliere Dott. FANTICINI GIOVANNI.
RILEVATO
CHE:
Mare Impianti S.r.l. proponeva ricorso alla C.T.P. di Foggia impugnando l’avviso di intimazione notificatole da Equitalia Foggia perchè non preceduto dalla notificazione della cartella di pagamento;
– la C.T.P. accoglieva il ricorso;
– la C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 230/26/11 del 13/12/2011, rilevando che la cartella di pagamento era stata ritualmente notificata, accoglieva l’appello dell’agente della riscossione e, in riforma della pronuncia di primo grado, respingeva l’originario ricorso della società;
– avverso tale decisione la Mare Impianti propone ricorso per cassazione (fondato su tre motivi), al quale resiste con controricorso Equitalia Sud.
CONSIDERATO
CHE:
1. Col primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) degli artt. 137 c.p.c. e s.s., e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per avere la C.T.R. ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento fosse stata correttamente eseguita mediante il deposito presso il Comune di Foggia pur in mancanza di accertamenti volti a individuare l’effettiva ubicazione della società contribuente.
2. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., in quanto il ricorso, lacunoso, nè riporta nè trascrive la relata di notificazione, asseritamente mancante delle indicazioni del messo notificatore sugli accertamenti compiuti in loco per attestare l’assoluta irreperibilità della sede sociale.
Inoltre, la C.T.R. afferma, nella decisione impugnata, che la constatazione di irreperibilità assoluta da parte del pubblico ufficiale notificante gode di efficacia probatoria privilegiata e fa fede fino a querela di falso; il motivo non censura in alcun modo tale ratio decidendi.
3. Col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, per avere la C.T.R. ritenuto ammissibili in appello le nuove difese, diverse da quelle avanzate in primo grado, dell’agente della riscossione.
4. Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., dato che il ricorrente non riporta gli atti dai quali si possa evincere la discrasia tra le difese svolte in primo grado e quelle svolte con l’appello.
In ogni caso, le pretese differenze riportate nel ricorso riguardano difese in iure sulla validità della notificazione e, come tali, inidonee a modificare il thema decidendum; la stessa C.T.R. ha rigettato l’eccezione di inammissibilità sollevata in appello dalla società dando atto nella motivazione – con cui non si confronta la ricorrente dell’identità del thema decidendum.
5. Col terzo motivo si deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) riguardo agli accertamenti a cui sarebbe stato tenuto il messo notificatore per poter constatare l’irreperibilità della società alla sede sociale.
6. Anche tale motivo è inammissibile.
Oltre a non riportare la relata di notificazione (come già rilevato nell’esame del primo motivo), la ricorrente omette di illustrare la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui sono indicate le ricerche documentali compiute dal messo notificatore per attestare l’irreperibilità della società.
7. Consegue a quanto esposto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i vigenti parametri.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie e ad accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2019.
Depositato in cancelleria il 3 dicembre 2019