Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.31494 del 03/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. FICHERA Giuseppe – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24427/2012R.G. proposto da:

A.L. (C.F. *****), A.G. (C.F. *****), A.N. (C.F. *****), quali eredi di AL.GI. (C.F.

*****), rappresentati e difesi dall’Avv. FRANCESCO VILLA PIZZI e dall’Avv. ANTONINO RASPANTI, elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Roma, Via Donatello, 23;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale emessa della Lombardia n. 252/67/2011 depositata il 25 luglio 2011.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 3 luglio 2019 dal Consigliere Filippo D’Aquino;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVATO

che:

Al.Gi., dichiarato fallito dal Tribunale di Mantova in data 14.04.2005, impugnò una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti, a seguito di controllo automatizzato, per il recupero dell’eccedenza Iva 2003 che, pur in mancanza di presentazione della relativa dichiarazione, era stata portata in detrazione nell’anno di imposta successivo;

la CTP di Mantova rigettò il ricorso e la CTR della Lombardia, con sentenza del 25 luglio 2011, ha a sua volta rigettato l’appello del contribuente contro la decisione;

Al.Gi. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a due motivi al quale l’Ufficio ha resistito con controricorso.

CONSIDERATO

che:

con memoria in data 17.06.2019 A.L., A.G. e A.N. – producendo atto di notorietà per Notaio F. in Mantova in data *****, Rep. *****, nel quale dichiarano di essere eredi dell’originario ricorrente, deceduto in data successiva alla proposizione del ricorso – si sono costituiti in luogo del loro dante causa, conferendo procura speciale ai difensori anche al fine di rinunciare agli atti del giudizio;

gli eredi danno atto che il debito tributario per cui è causa è stato in precedenza parzialmente soddisfatto e, successivamente, definitivamente estinto nella parte residua per effetto di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a termini del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con L. 1 dicembre 2016, n. 225;

il depositato atto di rinuncia al ricorso non è stato però notificato all’Agenzia controricorrente nè comunicato all’Avvocatura dello Stato per l’apposizione del visto ed è dunque inidoneo a determinare l’estinzione del giudizio;

tuttavia la rinuncia denota il definitivo venir meno dell’interesse della parte alla decisione, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. VI, 7 giugno 2018, n. 14782; Cass., Sez. III, 21 giugno 2016, n. 12743; Cass., Sez. I, 14 luglio 2006, n. 15980);

attesa la definizione dei carichi pendenti, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 3 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019

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