LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29756-2015 proposto da:
B.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE, 98/G, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA *****, in persona del Responsabile del Contenzioso Regionale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato DI STEFANI STEFANIA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRAIE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in RONLA, VIA PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 2633/10/2015 della COMMISSIONI TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 08/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che B.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe;
Rilevato che la società Equitalia sud s.p.a. si è costituita con controricorso e che l’Agenzia delle entrate non ha depositato difese;
Rilevato che il ricorrente ha depositato memoria deducendo di avere presentato dichiarazione volta alla definizione delle cartelle introdotta dal D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. nella L. n. 225 del 2016;
Considerato che il ricorrente, con la memoria depositata, ha chiesto l’estinzione del giudizio rinunziando al ricorso;
Considerato che in relazione a quanto richiesto dalla parte ricorrente va dichiarata l’estinzione del giudizio, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, dando atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater.
PQM
Dichiara estinto il giudizio. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore di Equitalia s.p.a., liquidandole in Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15%.
Dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis e comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019