LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9961-2018 proposto da:
V.S., elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARLO CIABATTI, CRISTIAN VENTISETTE;
– ricorrente –
contro
DOBANK SPA N.N. DI UNICREDIT SPA, VA.MA.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2095/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
FATTI DI CAUSA
1. La Unicredit s.p.a. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Firenze, Va.Ma. e V.S., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 c.c., l’atto col quale il Va. aveva donato alla V. la proprietà di un immobile sito a Firenze.
A sostegno della domanda la Banca attrice espose, tra l’altro, di essere creditrice nei confronti del Va. quale fideiussore di una società in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, aggiungendo che l’atto di donazione pregiudicava il suo diritto di credito, trattandosi dell’unico bene di proprietà del donante.
Si costituì in giudizio la V., chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale accolse la domanda, dichiarò l’inefficacia dell’atto di donazione e condannò i convenuti al pagamento delle spese di lite.
2. La pronuncia è stata impugnata dalla sola V., rimanendo contumace il Va., e la Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 25 settembre 2017, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado, nonchè al pagamento della somma di Euro 3.000 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c..
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Firenze ricorre V.S. con atto affidato a due motivi.
La Dobank s.p.a., successore di Unicredit s.p.a., e Va.Ma. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., nonchè omessa decisione su un punto decisivo.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2901 c.c., nonchè omessa decisione su un punto decisivo.
Il primo motivo sostiene che la Banca mancherebbe di interesse ad agire, perchè nel momento in cui fu costituita la fideiussione il Va. non era proprietario di alcun immobile; una volta entrato il bene nel suo patrimonio, lo stesso non sarebbe comunque in grado di costituire un’adeguata garanzia patrimoniale in favore della Banca, perchè oggetto di un’ipoteca di primo grado in favore di altra Banca per la concessione del mutuo, sicchè vi sarebbe anche (secondo motivo) una violazione dei principi sull’azione revocatoria.
2. I motivi, già oggetto di esame e di confutazione da parte della Corte d’appello, sono entrambi privi di fondamento.
Come correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, l’art. 2740 c.c. stabilisce che il debitore risponde dell’adempimento delle obbligazioni con i suoi beni presenti e futuri, il che vale ad escludere ogni rilievo al fatto che il donante non fosse proprietario del bene donato nel momento in cui prestò la fideiussione. Per cui certamente sussiste l’interesse della Banca ad agire per la revocatoria dell’atto di donazione.
Quanto al secondo motivo, costituisce pacifico orientamento della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui in tema di azione revocatoria non vale ad escludere l’eventus damni la circostanza che i beni siano stati in precedenza ipotecati a favore di un terzo, in considerazione della speciale funzione dell’azione revocatoria e del fatto che le iscrizioni ipotecarie possono comunque subire vicende modificative o estintive in seguito (v. l’ordinanza 25 maggio 2017, n. 13172, e le sentenze 13 agosto 2015, n. 16793, e 10 giugno 2016, n. 11892).
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte della Banca intimata.
Sussistono, tuttavia, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 12 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2019