LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24089–2013 proposto da:
CASUAL MODA DEI F.LLI T.E. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RAFFAELE BATTISTINI 15, presso lo studio dell’avvocato CRISTINA NASINI, rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE GALLUCCIO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI *****;
– intimati –
avverso la sentenza n. 111/2013 della COMM. TRIB. REG. del Lazio, SEZ. DIST. di LATINA, depositava il 04/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/05/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.
Per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 111/39/13 depositata il 4 marzo 2013, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2019 dal relatore cons. Francesco Mele.
RILEVATO
Che:
– Con la predetta sentenza, la CTR del Lazio confermava la sentenza della CTP di Latina di reiezione del ricorso proposto da Casual Moda sas dei F.lli T. – esercente l’attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti- avverso avviso di accertamento recante la rettifica dei componenti positivi dei redditi, con riferimento all’anno di imposta 2004, all’esito di indagini da cui erano emerse incongruenze contabili tali da legittimare una ricostruzione analitica induttiva dei ricavi ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. D), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54;
– Per la cassazione della predetta sentenza, la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi di ricorso;
– L’Agenzia delle Entrate non ha svolto attività defensionale.
CONSIDERATO
Che:
Non risulta provata la notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate; esso pertanto va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, atteso che l’ufficio non si è costituito nel presente giudizio.
– Sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 28 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019