Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31661 del 04/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21615/2015 proposto da:

Trevi Finance n. 3 S.r.l., e per essa UniCredit Credit Management Bank S.p.a. (nuova denominazione di UGC Banca S.p.a.), quale mandataria di UniCredit S.p.a., quest’ultima quale incorporante CAPITALIA S.p.a. a sua volta mandataria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Alberico II n. 33, presso lo studio dell’avvocato Ludini Elio, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

U.I.L. – Unione Italiana del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via degli Scipioni n. 268/a, presso lo studio dell’avvocato Antonini Giorgio, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati De Berardinis Daniela, Pineschi Massimo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ENFAP Lazio; ENFAP Nazionale; M.R., R.V.: quali erede di R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1372/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 26/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/09/2019 dal cons. Dott. NAZZICONE LOREDANA.

RILEVATO

– che con sentenza del 26 febbraio 2015, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo grado, che aveva accolto la domanda di condanna della Enfap Lazio al pagamento della somma di Euro 3.087.492,26, oltre accessori, quale saldo passivo di due conti correnti intrattenuti presso la banca, respingendo, invece, le domande di condanna solidale della Enfap Nazionale e della U.I.L., quali soggetti fondatori, nonchè di R.A., quale legale rappresentante dell’ente regionale predetto;

– che avverso questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione da Trevi Finance n. 3 s.r.l., affidato a due motivi;

– che si è difesa la sola U.I.L. con controricorso;

– che la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con firma per accettazione della controparte costituita.

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894); – che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

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