LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. CIRILLO Francesco Mario – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10385-2017 proposto da:
SOCIETA’ BRIDGE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ANNA MARIA RUSSOLILLO;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA GRAZIOSI;
– controricorrente –
contro
M.A., D.M.U., R.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 421/2017 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositata il 06/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CIRILLO FRANCESCO MARIA.
RITENUTO
che la Bridge s.r.l., in persona del socio rappresentante R.G., ha proposto ricorso per cassazione, nei confronti della Unipolsai Assicurazioni s.p.a., di R.M., M.A. e D.M.U., avverso la sentenza del Tribunale di Bologna del 6 marzo 2017, che aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Bologna dell’11 novembre 2014;
che la Unipolsai Assicurazioni s.p.a. ha resistito con controricorso;
che R.M., M.A. e D.M.U. non hanno svolto attività difensiva in questa sede;
che il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., e non sono state depositate memorie.
Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la società ricorrente ha dichiarato di rinunciarvi, ai sensi dell’art. 390 c.p.c., con atto notificato alle controparti;
che l’atto di rinuncia, siccome sottoscritto dal solo difensore privo di mandato speciale, non è idoneo a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione (art. 390 c.p.c., comma 2);
che tale atto, peraltro, è indice del venire meno dell’interesse della società ricorrente alla definizione del giudizio e, come tale, determina l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere;
che le spese restano a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3 della Corte di cassazione, il 11 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 4 dicembre 2019