Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.31867 del 05/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28983/2017 proposto da:

PIZZERIA C. SRL, in persona del legale rappresentante, F.G. in proprio, F.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 121, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO SUSTER, rappresentati e difesi dall’avvocato RICCARDO GALLESE;

– ricorrenti –

contro

ELIPSO FINANCE SRL e per essa la FBS SPA, in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OMBRONE 14, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FILIPPO MARIA LA SCALA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO PESENTI;

– controricorrente –

e contro

MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, V.C., V.G., V.G.P., VA.GI.PA.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 524/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 08/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per accoglimento del 1 motivo in subordine rigetto degli altri;

udito l’Avvocato GALLESE RICCARDO.

FATTO E DIRITTO

La Corte:

– rilevato che tra le parti intimate vi è Va.Gi.Pa., residente in *****;

– rilevato che il ricorso è stato notificato a quest’ultimo mediante invio dell’atto al consolato italiano di Stoccarda (formalmente richiamando l’art. 13, p. 2, del Regolamento (CE) 2007/1393);

– rilevato che vi è in atto l’avviso di ricevimento relativo alla consegna del piego al suddetto Consolato, ma resta imperscrutabile se quest’ultimo abbia provveduto a far pervenire l’atto all’effettivo destinatario;

– ritenuto che ai sensi del D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71, art. 37, comma 1, lett. (a), (“Ordinamento e funzioni degli uffici consolari”), l’ufficio consolare deve provvedere alla notificazione degli atti “in conformità alle disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria dell’Unione Europea, alle convenzioni internazionali ed alle leggi dello Stato di residenza”;

– che dunque la legge consolare rinvia al diritto dell’Unione Europea, il quale prescrive (art. 7, p. 1, Reg. (CE) 2007/1393) che la notificazione avvenga “secondo la legge dello Stato membro richiesto”, se l’organo mittente non ha richiesto modalità particolari;

– che la legge dello stato membro richiesto nel caso di specie è la legge tedesca, e nella Repubblica Federale di Germania l’art. 182 e art. 193, comma 3, del Zivil Prozess Ordnung (ZPO, ovvero il codice di procedura civile) prescrivono che quale prova della notificazione è necessario compilare una ricevuta utilizzando il modulo predisposto a tal fine, che deve essere inviata alla parte mittente;

– che, in definitiva, nel caso di specie non risulta nè che l’atto sia pervenuto al destinatario, nè che gli sia pervenuto con le modalità prescritte dalla legge.

PQM

-) rinvia la causa a nuovo ruolo;

-) fissa alla parte ricorrente termine di gg. 90 dalla comunicazione della presente ordinanza per rinnovare la notificazione del ricorso a Va.Gi.Pa..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2019

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