Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31913 del 06/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18582/2018 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Zullo Sabina, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

Commissione Territoriale Protezione Internazionale di Verona;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRENTO, depositato il 08/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2019 dal consigliere Paola VELLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con il decreto impugnato il Tribunale di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal cittadino pakistano H.A. avverso il diniego di protezione internazionale e umanitaria da parte della Commissione Territoriale di Verona, in quanto la relativa domanda era stata già presentata in Grecia nel 2006 e l’art. 3 Reg. UE 604/2013 (“regolamento Dublino III”) prevede che essa debba essere esaminata da un solo Stato membro, segnatamente quello di ingresso nell’Unione.

2. Avverso detto decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

3. Con il primo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, lett. b), e dell’art. 3 del regolamento UE n. 604/2013, in quanto la pregressa presentazione in Grecia di una domanda di protezione internazionale fondata sugli stessi presupposti non sarebbe sufficiente a far dichiarare l’inammissibilità della domanda presentata in Italia, stante la sua proponibilità in presenza di elementi nuovi, nella specie la crescente violenza indiscriminata esistente nella zona di provenienza del richiedente (Punjab).

4. Con il secondo mezzo si denunzia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. e) e d) e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. d), nonchè l’omesso esame di punto decisivo della controversia, con riguardo agli atti persecutori subiti dal ricorrente.

5. Il terzo motivo prospetta la violazione ed errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), conformemente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), adducendosi che, laddove non venisse riconosciuto lo status di rifugiato, il ricorrente avrebbe i requisiti per accedere alla protezione sussidiaria.

6. Con il quarto mezzo si deduce la violazione e falsa interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dell’art. 10 Cost., comma 3, nonchè la nullità del provvedimento impugnato per omessa pronuncia sulla richiesta di protezione umanitaria.

7. Il quinto motivo prospetta infine la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, con riguardo all’onere probatorio attenuato gravante sul richiedente.

8. Il primo motivo, sebbene erroneamente argomentato in diritto, è fondato con riguardo alla censurata declaratoria di inammissibilità del ricorso.

9. Questa Corte ha invero già affermato che “l’individuazione dello Stato competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale (Regolamento UE del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 603 del 2013, Dublino III) spetta, in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 3, all’amministrazione e, precisamente, all’Unità di Dublino, operante presso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno e non al giudice ordinario. (Nel caso di specie è stato cassato il decreto con il quale il giudice di merito, ritenendosi incompetente, ha dichiarato inammissibile la domanda di protezione internazionale dello straniero entrato in territorio Europeo varcando il confine della Grecia sul presupposto che essa avrebbe dovuto essere proposta non in Italia, ma in Grecia)” (Cass. 31675/2018). Inoltre, in fattispecie del tutto analoga ha già avuto modo di cassare con rinvio il decreto di inammissibilità pronunciato dal Tribunale di Trento per le medesime ragioni (Cass. 22316/2019).

10. Restano assorbite le ulteriori censure sollevate con i restanti quattro motivi.

11. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio, anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti quattro; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Trento, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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