Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.31929 del 06/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8237-2018 r.g. proposto da:

A.A.N.M., (cod. fisc. *****), rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avvocati Luigi Migliaccio e Sabrina Giansiracusa, con cui elettivamente domicilia in Napoli, Piazza Cavour n. 139, presso lo studio dell’Avvocato Migliaccio.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso il provvedimento del Giudice di Pace di Siracusa, depositato in data 19.9.2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/9/2019 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

RILEVATO

che:

1. Con il provvedimento impugnato il Giudice di Pace di Siracusa ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da A.A.N.M. avverso il decreto di espulsione adottato in data 8.6.2017 da parte del Prefetto di Siracusa.

Il Giudice di Pace ha ritenuto violato il disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, norma a tenore della quale è richiesto che il ricorso o sia firmato personalmente dal ricorrente ovvero sia vistato dall’autorità consolare.

2. Il provvedimento, pubblicato il 19.9.2017, è stato impugnato da A.A.N.M. con ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo di doglianza.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3. Si evidenzia che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stato presentato con deposito presso la cancelleria del Giudice di pace, con mandato sottoscritto dal ricorrente in favore dell’Avvocato Trommino e da quest’ultimo autenticato. Osserva il ricorrente che la procura consolare è prevista solo per il caso in cui il ricorrente si trovi all’estero e non già nella ipotesi in cui il ricorrente si trovi in Italia, come nel caso in esame.

2. Il ricorso è fondato.

Come già è stato precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, nel caso di ricorso avverso il decreto di espulsione dello straniero, la procura al difensore deve essere rilasciata davanti ad un funzionario della rappresentanza consolare o diplomatica solo ove il ricorrente si trovi all’estero e il ricorso sia inoltrato per il tramite di detta rappresentanza, mentre se lo straniero si trova sul territorio nazionale è sufficiente l’autenticazione della procura da parte del difensore la quale può essere contestata solo con la querela di falso (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 24938 del 20/10/2017).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione del provvedimento impugnato.

La decisione in ordine alle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il, ricorso; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Siracusa, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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