Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.31983 del 06/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29397/2015 R.G. proposto da:

D.D., e D.S., rappresentati e difesi dall’Avv. Roberto A. Catanzariti per procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma presso il suo studio alla via Baiamonti n. 10;

– ricorrenti –

contro

S.R., e Carrozzeria Emiliana di G.R. & C.

s.n.c.;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste, n. 298, depositata l’11 maggio 2015.

Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Enrico Carbone nella Camera di consiglio del 24 ottobre 2019.

FATTO E DIRITTO

atteso che:

La controversia riguarda i vizi di un camper acquistato da S.R. presso l’accomandita di D.D. e S. (poi cancellata dal registro delle imprese), vizi che l’acquirente ha fatto riparare dalla Carrozzeria Emiliana s.n.c..

Condannati in primo grado a risarcire i danni patiti dal S. per Euro 24.683,88, e rimasti altresì soccombenti in appello, D.D. e S. ricorrono per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 5, per aver il giudice d’appello dichiarato tardiva l’eccezione di decadenza della garanzia per vizi senza considerare che il compratore non aveva tempestivamente rilevato la tardività dell’eccezione.

Il primo motivo è infondato, alla luce di questi principi: a) la decadenza dalla garanzia per i vizi della cosa venduta non può essere rilevata d’ufficio, ma va ritualmente eccepita dal venditore, nella cui disponibilità l’eccezione rientra (Cass. 10 luglio 1987, n. 6031; Cass. 16 febbraio 2006, n. 3429); b) le preclusioni fissate dall’art. 183 c.p.c., in quanto volte a tutelare anche l’interesse pubblico al celere e ordinato andamento del processo, devono essere rilevate d’ufficio, a prescindere dall’atteggiamento di parte, che non può integrare acquiescenza (Cass. 26 febbraio 2016, n. 3806; Cass. 26 giugno 2018, n. 16800).

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 698 c.p.c., per non aver il giudice d’appello censurato l’acquisizione de plano di una consulenza tecnica preventiva svolta a fini conciliativi.

Il secondo motivo è infondato, alla luce di questi principi: a) l’inutilizzabilità dell’accertamento tecnico preventivo postula una violazione concreta del contraddittorio, in assenza della quale il vizio procedurale è sanato, e la relazione può essere apprezzata dal giudice di merito (Cass. 17 ottobre 2013, n. 23575; Cass. 28 novembre 2017, n. 28376); b) l’acquisizione della relazione di accertamento tecnico preventivo non esige un provvedimento formale, bastando anche l’acquisizione materiale, ed essendo sufficiente che la parte sia stata posta in grado di contraddire (Cass. 9 novembre 2009, n. 23693; Cass. 5 aprile 2016, n. 6591).

I ricorrenti sono consci di questi principi, e non ne contestano il fondamento, e tuttavia li ritengono applicabili unicamente all’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., non anche alla consulenza tecnica preventiva a fini compositivi, introdotta dal D.L. n. 35 del 2005, conv. L. n. 80 del 2005, per il tramite dell’art. 696-bis c.p.c.; ciò perchè essi ipotizzano che, nel nuovo istituto, la “funzione persuasiva” consenta all’ausiliario “di travalicare i limiti della propria competenza professionale e di discostarsi dalle regole e dai principi della materia di cui è tecnico” (pag. 23 di ricorso).

In realtà, anche la consulenza tecnica preventiva a fini compositivi, di cui all’art. 696-bis c.p.c., è un mezzo lato sensu istruttorio (“accertamento” e “determinazione”, recita la norma), rispetto al quale la finalità conciliativa mantiene un ruolo esterno ed eventuale (il consulente, “prima di provvedere al deposito della relazione”, tenta, “ove possibile”, la conciliazione delle parti), fallito il quale è consentita l’acquisizione nel compendio probatorio del giudizio di merito (“se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito”); pertanto, anche la consulenza tecnica preventiva a fini compositivi può essere acquisita nel giudizio di merito de plano, senza un provvedimento formale, sempre a condizione che la parte sia posta in grado di contraddire, anche sul piano tecnico.

Il terzo motivo di ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo, per non aver il giudice d’appello considerato che l’acquisizione della consulenza preventiva era avvenuta senza contraddittorio tecnico. Il terzo motivo è inammissibile: l’omesso esame denunciabile per cassazione, a norma dell’odierno art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, concerne un fatto “storico”, non essendo inquadrabile nel paradigma normativo la censura di omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass. 14 giugno 2017, n. 14802; Cass. 18 ottobre 2018, n. 26305).

Proprio quest’ultimo tipo di censura è indirizzato dai ricorrenti al giudice d’appello, mentre egli ha osservato che i D. furono convocati ai lavori peritali ed ebbero modo di prendere posizione in merito nel primo grado di giudizio (pag. 14 di sentenza).

– Il quarto motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8, per non aver il giudice d’appello rilevato la lesione del diritto di prova spettante alla parte in correlazione a un mezzo istruttorio disposto d’ufficio dal primo giudice.

– Il quarto motivo è infondato: l’art. 183 c.p.c., comma 8, prescrive la concessione alle parti di termini per deduzioni istruttorie “nel caso in cui vengano disposti di ufficio mezzi di prova…”; nella specie, come esattamente notato dal giudice d’appello, il Tribunale non dispose alcun mezzo officioso, ma si limitò a recuperare, dopo la chiusura dell’istruttoria, un capitolo testimoniale ritualmente dedotto nell’atto introduttivo della lite, capitolo dapprima non ammesso; è sufficiente osservare che le esigenze di contraddittorio in punto di prova, garantite dai termini per memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 8, in caso di mezzo officioso, sono già soddisfatte, in caso di mezzo di parte, dai termini per memorie di cui all’art. 183 c.p.c., comma 6.

– Il ricorso è respinto, con raddoppio del contributo unificato; nulla sulle spese di giudizio, in carenza di attività difensiva degli intimati.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2019

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