Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32044 del 09/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24825/2018 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in Cervaro (FR), via Collecedro n. 13, presso lo studio dell’avv. Claudine Pacitti, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale rilasciata in foglio separato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1332/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositata il 10/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/06/2019 da Dott. SOLAINI LUCA.

RILEVATO

che:

La Corte d’Appello di Ancona ha respinto il gravame proposto da H.A. cittadino del *****, avverso l’ordinanza del tribunale di Ancona che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

La Corte distrettuale ha basato la propria decisione di rigetto del riconoscimento della protezione sussidiaria, sul fatto che pur non essendo richiesto in modo specifico il requisito del carattere individuale della minaccia armata, tuttavia, occorre pur sempre che il conflitto presente nel paese di provenienza assuma connotazioni tali, in ragione del suo carattere indiscriminato, da determinare un pericolo per il richiedente a cagione del solo fatto del suo rientro nel paese d’origine, situazione questa non ravvisabile nella fattispecie, non essendo in alcun modo dimostrata la presenza di un effettivo rischio in tal senso. Infatti, dalle fonti informative consultate, la corte ha rilevato solo problemi di criminalità comune nella capitale mentre l’esercito aveva continuato ad aumentare le proprie capacità di controllo e di prevenzioni degli atti terroristici. La Corte non ha neppure ravvisato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, non essendo riscontrabili specifiche situazioni soggettive ovvero oggettive che possano far ritenere sussistenti i presupposti di vulnerabilità della tutela richiesta.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’Appello sotto il profilo del vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riferito alla omessa vantazione della situazione di violenza indiscriminata, che ha portato i giudici d’appello a non riconoscere, in capo al richiedente, la protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non essendo, a tal fine, necessaria la rappresentazione individualizzata dell’esposizione al pericolo di danno grave per l’incolumità, ma essendo sufficiente una situazione nella quale risulti un contesto di violenza diffusa e indiscriminata e non sussistano concrete garanzie di sicurezza per il richiedente da parte delle autorità statali.

Il motivo è inammissibile perchè esposto in modo del tutto generico ed astratto, in quanto, il ricorrente non fornisce alcuna indicazione su come e dove sia stata già dedotta ed allegata la situazione di violenza indiscriminata.

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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