Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.32049 del 09/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13405/2018 proposto da:

S.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Stefania Santilli, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto n. 1258/2018 del TRIBUNALE di Milano, depositato il 06/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/09/2019 dal cons. TRICOMI LAURA.

RITENUTO IN FATTO

CHE:

S.M., nato in *****, con ricorso il D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, impugnava dinanzi il Tribunale di Milano, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale in tutte le sue forme.

Il richiedente aveva narrato di essersi convertito al credo sciita e di essersi allontanato dal Pakistan perchè temeva per la sua vita a causa delle minacce e violenze subite a seguito della conversione da parte dei sunniti e dei propri familiari; di essere giunto in Italia sin dal 2011 con regolare contratto di lavoro, ma di avere proseguito poi la sua permanenza in clandestinità fino al 2015, quando aveva richiesto di accedere alle forme di protezione internazionale.

Il Tribunale non ha ritenuto credibili le dichiarazioni rese sia perchè non adeguatamente circostanziate, sia considerato il notevole lasso di tempo trascorso tra l’arrivo in Italia e la presentazione della domanda di protezione.

Ha quindi escluso la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e per la protezione sussidiaria: in merito a quest’ultimo profilo, ha accertato, alla stregua delle fonti aggiornate (rapporto EASO agosto 2017, con informazioni desunte anche dal Pakistan Institute for Conflict and Security Studies – PICSS – relativo al 2016 e da The News del giugno 2016), l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata in Pakistan tale da indurre una minaccia grave alla persona del richiedente, pur dando atto di una forte instabilità nel Punjab.

Ha, infine, negato il riconoscimento della protezione umanitaria osservando che il percorso di integrazione in Italia, comprovato dallo svolgimento di attività lavorative da parte del richiedente non era sufficiente a far ritenere che il rientro in Pakistan avrebbe potuto compromettere in modo apprezzabile la sua dignità ed il diritto ad un’esistenza libera e dignitosa.

Il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in tre mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno che non ha svolto difese, limitandosi a depositare un atto di costituzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), circa la ritenuta non credibilità del richiedente, lamentando il mancato esame comparativo tra le sue dichiarazioni e la situazione degli appartenenti alle minoranze etniche nel paese di origine, da eseguirsi mediante la osservanza degli obblighi di cooperazione istruttoria.

Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.

Il Tribunale, attraverso un puntuale esame del narrato del richiedente, ha escluso la credibilità delle dichiarazioni relative all’allontanamento dal suo Paese e tale statuizione non è stata censurata sul piano motivazionale mediante l’illustrazione dei fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Invero il ricorrente, laddove lamenta la mancata attivazione della cooperazione istruttoria, trascura la decisiva ratio decidendi costituita dalla ravvisata non credibilità del racconto.

In proposito giova ricordare che in materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori; ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (Cass. n. 16925 del 27/06/2018; Cass. n. 33096 del 20/12/2018).

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 17 e 14, lett. c), lamentando che il Tribunale, pur prendendo in considerazione il fatto che in Pakistan erano attuati trattamenti inumani e degradanti, abbia escluso che vi fosse un rischio di persecuzione per il ricorrente.

Il motivo è inammissibile.

Il Tribunale, in linea con il principio secondo il quale ” In tema di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, che va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento, non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione.” (Cass. n. 14283 del 24/05/2019; n. 19716 del 25/07/2018), ha proceduto all’esame delle fonti internazionali ed ha escluso, sulla base delle risultanze da esse acquisite, che l’area geografica da cui proveniva l’istante fosse interessata a una situazione di violenza diffusa tale da esporre i residenti al rischio effettivo di subire una minaccia grave alla vita o alla persona. Ed è questo un accertamento di merito, non suscettibile, come tale, di essere censurato avanti al giudice di legittimità.

Il motivo si limita a riproporre il contenuto normativo delle disposizioni invocate contestando la decisione, senza tuttavia formulare una critica su passaggi motivazionali specifici e senza illustrare i fatti il cui esame sarebbe stato omesso.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e art. 19 nonchèart. 10 Cost., comma 3, oltre a motivazione apparente, per non avere riconosciuto la protezione umanitaria, nonostante la situazione socio-politica del Pakistan, dove sussisteva il rischio di compromissione dei suoi diritti fondamentali e nonostante il radicamento in Italia, dove il richiedente aveva lavorato.

Il motivo è inammissibile, essendo diretto a censurare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte di merito che ha escluso una situazione di vulnerabilità, ai fini della richiesta protezione umanitaria.

Invero, la valutazione della personale condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della medesima deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, effettivamente comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. n. 4455 del 23/2/2018): correttamente, pertanto il Tribunale, avendo escluso la credibilità del narrato relativo alle cause dell’allontanamento dal Pakistan, e non essendo state dedotte altre circostanze, diverse da quelle già valutate, che concretizzassero una situazione di vulnerabilità, ha escluso che il percorso di integrazione avviato in Italia potesse essere sufficiente ad ottenere il riconoscimento della protezione richiesta.

4. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimato Ministero, che ha depositato mero atto di costituzione.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, stante l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 dicembre 2019

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