LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5704/2018 proposto da:
D.P.M., G.G. quali ex soci accomandanti della M.
& G. SUPERMERCATI S.A.S di D.P.V., D.P.V. quale ex socio accomandatario della M. & G. SUPERMERCATI S.A.S di D.P.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato LORENZO CARAVELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA CARAVELLA;
– ricorrenti –
contro
F.S., M & G SUPERMERCATI SAS, AXA ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 409/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
RILEVATO IN FATTO
che:
D.P.M., G.G. e D.P.V. (i primi due quali ex soci accomandanti della “M. & G. Supermercati s.a.s. di D.P.V.” e il terzo quale ex socio accomandatario della medesima società) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 409/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30.1.2017;
gli intimati non hanno svolto attività difensiva;
in data 20.6.2019, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai tre ricorrenti e dal loro difensore.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
la rituale rinuncia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti e dal difensore comporta l’estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c., (non necessitando la notifica alle controparti, in quanto non costituite);
in difetto di attività difensiva degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;
non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. (cfr. Cass. n. 231754/2015 e Cass. n. 19071/2018).
P.Q.M.
la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019