Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.32128 del 10/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5704/2018 proposto da:

D.P.M., G.G. quali ex soci accomandanti della M.

& G. SUPERMERCATI S.A.S di D.P.V., D.P.V. quale ex socio accomandatario della M. & G. SUPERMERCATI S.A.S di D.P.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.S. NITTI 11, presso lo studio dell’avvocato LORENZO CARAVELLA, rappresentati e difesi dall’avvocato LUCA CARAVELLA;

– ricorrenti –

contro

F.S., M & G SUPERMERCATI SAS, AXA ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 409/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.

RILEVATO IN FATTO

che:

D.P.M., G.G. e D.P.V. (i primi due quali ex soci accomandanti della “M. & G. Supermercati s.a.s. di D.P.V.” e il terzo quale ex socio accomandatario della medesima società) hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 409/2017 emessa dalla Corte di Appello di Napoli in data 30.1.2017;

gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

in data 20.6.2019, è stato depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai tre ricorrenti e dal loro difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

la rituale rinuncia al ricorso sottoscritta dai ricorrenti e dal difensore comporta l’estinzione del giudizio, ex artt. 390 e 391 c.p.c., (non necessitando la notifica alle controparti, in quanto non costituite);

in difetto di attività difensiva degli intimati, non deve provvedersi sulle spese di lite;

non sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. (cfr. Cass. n. 231754/2015 e Cass. n. 19071/2018).

P.Q.M.

la Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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