Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.32135 del 10/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5144-2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO SARTI 4, presso lo studio dell’avvocato BRUNO CAPPONI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARIO PETRUCCIANI, LUCIO FRANCARIO;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK SPA, SGC SOCIETA’ GESTIONE CREDITI SRL, P.V., P.M.G., A.P.P., A.F., AN.AL., AN.SI., P.A.C., UNICREDIT SPA GIA’ BANCA POPOLARE DEL MOLISE SOC.C, CI.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 279/2015 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/10/2019 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI ANNA MARIA, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere, ai fini della soccombenza rigetto;

udito l’Avvocato MARIO PETRUCCIANI;

udito l’Avvocato SERENA MELOGLI;

FATTI DI CAUSA

1. La Cassa di Risparmio di Roma s.p.a. (il cui credito, per effetto di ripetute fusioni e cessioni, perverrà infine alla società Arena NPL One s.r.l. nel 1990 iniziò l’esecuzione forzata nei confronti di P.M., pignorando un immobile.

Nel 2007 il Giudice dell’esecuzione fissò la data del 14.1.2008 per lo svolgimento dell’udienza di autorizzazione alla vendita, e il provvedimento venne notificato agli eredi del debitore esecutato, nel frattempo deceduto, in data *****.

Secondo quanto riferito nel ricorso, la vendita non ebbe luogo e il 5.5.2008 il Giudice dell’esecuzione autorizzò il deposito da parte di un creditore intervenuto, la società SGC s.r.l., della certificazione notarile sostitutiva di quella catastale.

2. Premessi questi fatti, in data 3.12.2009 P.G., erede del debitore originario, chiese al Giudice dell’esecuzione di dichiarare estinta la procedura ex art. 567 c.p.c., comma 2, a causa del mancato deposito della documentazione catastale.

Il 18.2.2010 il Giudice rigettò l’istanza di estinzione.

P.G. propose reclamo al Tribunale avverso tale rigetto.

3. Il Tribunale di Campobasso con sentenza 21.10.2010 n. 582 rigettò il reclamo, ritenendo tardiva l’istanza di estinzione ex art. 630 c.p.c., perchè proposta oltre il 20 giorno dal 5.5.2008, data in cui come s’è detto il Giudice dell’esecuzione aveva autorizzato il deposito della certificazione notarile sostitutiva di quella catastale.

4. La Corte d’appello di Campobasso con sentenza 15.12.2015 n. 279 rigettò l’appello proposto da P.A.C. e C.L., eredi di P.G., nel frattempo deceduto.

La Corte d’appello ritenne che:

a) la questione della tardività dell’istanza di estinzione, rilevata dal Tribunale d’ufficio senza segnalarla alle parti, costituiva una nullità che non imponeva la rimessione della causa al primo giudice, ma solo la rimessione in termini per consentire alle parti di dedurre in merito alla questione rilevata d’ufficio, cosa che le appellanti avevano “ampiamente” fatto con l’atto d’appello;

b) la questione dell’estinzione della procedura esecutiva non poteva essere sollevata, nè rilevata d’ufficio, una volta decorso il termine di 20 giorni dall’udienza fissata per la vendita (come s’è detto, tenutasi il 14.1.2008);

c) con autonoma ratio decidendi la Corte d’appello ha poi affermato che, se si ritenesse che l’istanza di estinzione per tardivo deposito dei documenti catastali non possa mai essere sollevata prima del deposito di questi ultimi, allora il termine di 20 giorni ex art. 630 c.p.c. doveva farsi decorrere dal 5.5.2008, data in cui il Giudice dell’esecuzione aveva autorizzato la SGC a depositare la certificazione notarile sostitutiva, ed anche tale termine era spirato;

d) l’eccezione di estinzione per mancato deposito dei documenti catastali non può essere infatti sollevata sine die, ma deve esser fatta valere nella prima difesa utile successiva all’avverarsi dell’evento estintivo;

e) non era stato provato alcun legittimo impedimento da parte del debitore esecutato, idoneo a giustificare una rimessione in termini per proporre la suddetta istanza di estinzione;

f) la certificazione notarile sostituiva può essere depositata da qualsiasi creditore titolato, anche se intervenuto;

e) gli eredi del debitore avevano regolarmente ricevuto la notifica del provvedimento di fissazione dell’udienza di vendita, e quindi erano in condizione di proporre ivi la loro istanza di estinzione.

5. Avverso la suddetta sentenza ricorrono ora per cassazione C.L. e P.A.C. con ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria.

Ha resistito con controricorso la Arena NPL One s.r.l., per il tramite della mandataria Dobank s.p.a.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso.

1.1. Con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c. la ricorrente ha dichiarato che il giudizio di esecuzione della cui estinzione si controverte nella presente sede è stato dichiarato estinto da questa Corte, con decisione pronunciata nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, (Sez. 3 -, Sentenza n. 7043 del 20/03/2017), ed ha allegato di non avere di conseguenza più interesse alla decisione del ricorso. Ha però aggiunto, di avere interesse ad ottenere la cassazione della sentenza impugnata, nella parte in cui l’ha condannata alla rifusione delle spese processuali nei confronti della controparte.

1.2. Alla luce della suddetta dichiarazione deve rilevarsi che è venuta a cessare la materia del contendere e, con essa, l’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio, ex art. 100 c.p.c..

Il venir meno dell’interesse per cessazione della materia del contendere, come noto, comporta l’inammissibilità della domanda per difetto di una delle condizioni dell’azione.

1.3. La sopravvenuta cessazione della materia del contendere, come noto, impone a questa Corte di regolare le spese dell’intero giudizio, secondo il criterio della soccombenza virtuale o quello di causalità, valutando a tal fine l’intera vicenda processuale (Sez. 3 -, Sentenza n. 30857 del 29/11/2018, Rv. 652283 – 01).

Ritiene tuttavia il Collegio che la estrema opinabilità delle questioni prospettate dalla ricorrente col secondo e col terzo motivo di ricorso costituiscano di per sè un grave motivo, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., per compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

la Corte di cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere;

(-) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte di cassazione, il 1 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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