Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32147 del 10/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25208-2018 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliato ad Olbia, via Porto Romano 12, rappresentato e difeso da sè stesso;

– ricorrente –

contro

G.G.M. e P.E., rappresentati e difesi dall’Avvocato Tomasino Russu, presso il cui studio ad Olbia, via Trentino 1, elettivamente domiciliano, per procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrenti –

e N.M.L., P.A., PI.AN., P.S., P.L. e PI.FR.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 204/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata l’11/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/7/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

RILEVATO

che il ricorrente, con atto in data 1/7/2019, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che i controricorrenti non risultano aver aderito alla rinuncia.

CONSIDERATO

che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione ma che, in difetto di adesione delle relative controparti, è pronunciata la condanna alle spese nei confronti del ricorrente, che vi ha dato causa (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M.

la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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