Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.32153 del 10/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29011-2017 proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE UNIVERSITA’

11, presso lo studio dell’avvocato EMILIANO BENZI, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRA BALLERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (C.F. *****), in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURIA di IMPERIA (C.F. *****), in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;

– resistenti –

avverso l’ordinanza N. 64/2017 del GIUDICE DI PACE di IMPERIA, depositata il 26/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.

FATTI DI CAUSA

Il Giudice di Pace di Imperia ha rigettato il ricorso avverso il decreto di espulsione emesso in danno di S.O., che ricorre per cassazione, deducendo: a) violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, ed omesso esame di fatto decisivo; b) violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU ed omesso esame di fatto decisivo. La Prefettura ed il Ministero dell’Interno hanno depositato atto di costituzione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo è inammissibile, perchè in parte nuovo ed in parte generico. La dedotta condizione d’inespellibilità, in ragione del rischio di persecuzione cui il ricorrente sarebbe esposto in caso di rimpatrio in Nigeria, Edo State, o di violenza indiscriminata cagionata dal persistente conflitto esistente in quel Paese, non è trattata nel provvedimento impugnato, nè il ricorrente espone di aver dedotto siffatte questioni, avendo, piuttosto fatto riferimento all’attività di collaborazione alle indagini prestata nell’ambito dell’organizzazione criminale dedita alla tratta di esseri umani. Il che, a parte l’estrema genericità della doglianza, non rientra in alcun modo nel paradigma dell’invocato principio del non refoulement, laddove il riferimento alla tortura è totalmente fuori luogo non essendo in alcun modo precisato come l’innovazione legislativa (di cui alla L. 14 luglio 2017, n. 110, al comma 1.1., introdotto dall’art. 3, neppure vigente al tempo del deposito del decreto impugnato 26.4.2017) possa interessare la persona del ricorrente, che si limita a riportare stralci del Rapporto di Amnesty International relativi alla situazione nazionale della Nigeria, 2. Il secondo motivo è fondato, avendo questa Corte (Cass. n. 23957 del 2018; n. 3004 del 2016) condivisibilmente affermato il principio secondo cui: in tema di espulsione del cittadino straniero, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 bis, secondo il quale è necessario tener conto, nei confronti dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, della natura e dell’effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno, nonchè dell’esistenza di legami con il paese d’origine, si applica – con valutazione caso per caso, in coerenza con la Dir. comunitaria 2008/115/CE – anche al cittadino straniero che abbia legami familiari nel nostro Paese, ancorchè non nella posizione di richiedente formalmente il ricongiungimento familiare, in linea con la nozione di diritto all’unità familiare delineata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all’art. 8 CEDU e fatta propria dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte Cost.

3. Il decreto impugnato, che si è limitato ad un anodino riferimento alla mancata produzione del ricorso al Tribunale dei minori, va pertanto cassato, con rinvio al GdP di Imperia in persona di diverso magistrato, che provvederà, anche, alla liquidazione delle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo cassa e rinvi3; anche per le spese, al GdP di Imperia, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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