LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8812-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
M. & B. SRL ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II 33, presso lo studio dell’avvocato PARIDE LO MUZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO FERNANDO MONTUORI;
– controricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del
‘Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 5195/7/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 13/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la M. & B. srl Italia, impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata l’illegittimità della cartella di pagamento relativa ad IVA per l’anno 2010 diretta alla società. Secondo il giudice di appello l’impugnazione della Agenzia, pur ammissibile, era infondata in relazione a quanto espresso dal giudice di primo grado, non avendo l’Ufficio dimostrato la fondatezza della pretesa.
La parte intimata non si è costituita.
E’ fondato il vizio di motivazione apparente dedotto dalla ricorrente.
Ed invero, il giudice di appello si è riportato alle motivazioni del giudice di primo grado senza esporle compiutamente ed invece limitandosi ad affermare che l’appello proposto dall’Agenzia era infondato sulla base di quanto ritenuto dal giudice di primo grado.
In tal modo la CTR si è posta in insanabile contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, a cui tenore La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame – cfr. Cass. n. 28139/2018, Cass. S.U. n. 8053/2014 -.
Sulla base di tali considerazioni la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lazio, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019