LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9036-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.M.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 529/17/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro C.M.A., impugnando la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’appello proposto dall’Ufficio contro la decisione di annullamento dell’avviso di accertamento notificato al contribuente per la ripresa a tassazione di vari tributi per gli anni d’imposta dal 2008 al 2010. Secondo la CTR, applicandosi il termine lungo di impugnazione di sei mesi, lo stesso doveva ritenersi scaduto, anche considerando la sospensione per il periodo feriale, visto che il termine finale sarebbe spirato il 7.12.2015, tenuto conto che il 5.12.2015 coincideva con un sabato. Ciò che rendeva irrilevante che il giorno successivo coincidesse con la festività di non ufficiale di San Ambrogio.
La parte intimata non si è costituta.
Il ricorso con il quale si prospetta la violazione dell’art. 325 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 3, in relazione all’esistenza, agli atti, della prova che l’atto di impugnazione era stato consegnato all’ufficio postale in data 3.12.2015 e, quindi, prima della scadenza del termine lungo di impugnazione, tanto risultando dall’elenco delle raccomandate – contenente anche l’impugnazione qui in esame – al quale era stato apposto il timbro postale di consegna, è fondato.
Ed invero, questa Corte è ferma nel ritenere che nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell’atto d’appello per il notificante nel termine di cui all’art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall’elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all’apposizione di quest’ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all’ufficio postale (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la piena equiparabilità, ai fini della prova della regolarità della notifica delle impugnazioni, della produzione, in luogo delle singole ricevute di spedizione delle raccomandate, di una distinta di spedizione degli appelli, recante gli estremi delle stesse, valendo l’indicazione in essa di destinatario, data e spese ad attribuire al timbro postale il significato di attestazione della consegna, pur in assenza di dicitura di avvenuta ricezione) – cfr. Cass. n. 22878/2017 -.
Orbene, nel caso di specie, la ricorrente ha riprodotto l’elenco delle raccomandate consegnato all’ufficio postale, contenente la raccomandata n. *****, ed il timbro postale attestante a data 3.12.2015.
Tanto è sufficiente per dimostrare che l’impugnazione proposta dall’Agenzia in data 3.12.2015 avverso la sentenza pubblicata dalla CTP di Milano in data 4.5.2015 era tempestivo, applicandosi al termine di sei mesi – così determinato ai sensi dell’art. 58, comma 1, per i giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009 – la sospensione di 31 giorni – in relazione al D.L. n. 132 del 2014, art. 16, comma 1, (conv., con modif., dalla L. n. 162 del 2014), che, sostituendo il L. n. 742 del 1969, art. 1, ha ridotto il periodo di sospensione originariamente di 46 giorni, a partire dalla sospensione dei termini relativa al periodo feriale dell’anno solare 2015 (Cass. n. 11758/2017).
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso proposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019