LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12429-2018 proposto da:
REGIONE MOLISE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
V.D.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 708/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOUSE, depositata il 14/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La Regione Molise ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro V.D., impugnando la sentenza della CTR Molise indicata in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto effettuato oltre il termine di prescrizione la notifica a mezzo posta dell’atto di accertamento relativo a tassa automobilistica ricevuto dal destinatario quando il termine triennale era già scaduto, non potendo rilevare l’epoca della consegna dell’atto all’agente notificatore avvenuta quando non era ancora decorso detto termine.
La parte intimata non si è costituita.
Con l’unico motivo proposto la ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, del D.L. n. 2 del 1986, art. 3, art. 149 c.p.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, della L. n. 898 del 1982, art. 14, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. La CTR avrebbe erroneamente escluso di applicare alla fattispecie il principio della scissione degli effetti fra notificante e notificato in caso di consegna dell’atto all’agente notificatore.
La censura è fondata.
Ed invero, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono – per il notificante – al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e – per il destinatario – al momento della ricezione, trova applicazione con riferimento non solo agli atti processuali (con riguardo anche agli effetti sostanziali da questi ultimi eventualmente prodotti, come recentemente stabilito da Cass. S.U. n. 24822/2015) ma anche agli atti d’imposizione tributaria, con la conseguenza che deve considerarsi tempestiva la spedizione dell’atto impositivo effettuata prima dello spirare del termine di decadenza gravante sull’ufficio, a nulla rilevando che la consegna al destinatario sia in ipotesi avvenuta successivamente a tale scadenza, e ciò sul presupposto che il mancato verificarsi degli effetti della notificazione per il notificante non può essere fatta dipendere da un evento estraneo all’attività di impulso ed alla sfera organizzativa propria del medesimo, quale il tempo impiegato per la consegna al destinatario dall’agente notificatore, al quale il plico sia stato consegnato in tempo utile, e fermo restando che, per entrambe le parti, gli effetti della notificazione si producono comunque solo all’esito dell’effettivo perfezionamento dell’intero processo notificatorio – Cass. n. 9205/2019, Cass. n. 8867/2016, Cass. n. 22320/2014; Cass. n. 11457/12; Cass. n. 15298/08 -.
A tale principio non si è uniformato il giudice di appello, escludendo che ai fini della tempestività dell’accertamento relativo alla tassa automobilistica per il quale vale il termine di prescrizione di tre anni dalla maturazione della tassa, alla stregua del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, conv. nella L. n. 53 del 1983, dovesse rilevare l’epoca di consegna dell’atto all’agente notificatore – avvenuta entro il termine anzidetto -, invece assumendo l’intempestività della consegna dell’atto eseguita oltre tale termine.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Molise anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019