LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. PERRINO Angel – Maria –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 827/2016 R.G. proposto da:
M.V., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto A.
Iacchia, Antonella Terranova, Fabio Ferraro e Daniela Agnello, con domicilio eletto presso i primi 3 in Roma, via V. Bellini 24;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 3291/20/15, depositata in data 9/6/2015, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 aprile 2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.
FATTO E RAGIONI DELLA DECISIONE 1. M.V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli (che si è costituita con controricorso), impugnando la sentenza resa dalla CTR Lazio, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità del gravame proposto avverso la decisione di primo grado che aveva dichiarato cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione tra le parti, cui non era seguito il versamento di quanto dovuto.
2. Nei confronti di M., l’Agenzia delle dogane dei Monopoli di Stato ha emesso avviso di accertamento per l’anno di imposta 2007 per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse nei confronti della ditta individuale ” M.V.”, esercente attività di raccolta di scommesse.
3. In prossimità dell’udienza, la difesa erariale ha depositato memoria ex art. 380 – bis 1 c.p.c. (rettificata con ulteriore memoria) chiedendo che, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2018 – 14 febbraio 2018, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2018, n. 8, sia dichiarata d’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con spese compensate. Anche la difesa del ricorrente ha formulato analoga richiesta, con vittoria di spese.
4. La richiesta delle parti va accolta. Con l’indicata sentenza, la Corte costituzionale ha dichiarato ” l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, art. 3 (Riordino dell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma della L. 3 agosto 1998, n. 288, art. 1, comma 2) e della L. 13 dicembre 2010, n. 220, art. 1, comma 66, lett. b), recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, nella parte in cui prevedono che – nelle annualità d’imposta precedenti al 2011 – siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione”.
5. Pertanto, relativamente alla annualità in contestazione -2007- va dichiarata cessata la materia del contendere.
6. Concorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, essendo stato l’atto impositivo emanato -antecedentemente alla declaratoria di illegittimità costituzionale- nel rispetto della normativa vigente.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019