LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Paolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2191/2013 R.G. proposto da:
HOTEL VILLA DURRUELI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. Trani Salvatore, e dell’Avv. Trani Francesco, con domicilio e eletto presso lo studio dell’Avv. Manna Dario, in Roma, via Paolo Emilio, n. 34;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in atti, dall’Avv. Ceglio Fulvio, con domicilio eletto presso lo studio Capece Minutolo del Sasso in Roma, via dei Pontefici, n. 3;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– resistente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 77/47/2012, depositata in data 29 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2019 dal Consigliere Dott. Cataldi Michele.
RILEVATO
Che:
1. L’Hotel Villa Durrueli s.r.l. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 77/47/2012, depositata in data 29 maggio 2012, che ha rigettato il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Napoli, che aveva respinto il ricorso della stessa contribuente contro un’intimazione di pagamento proveniente dalla concessionaria Equitalia Polis s.p.a., successivamente incorporata da Equitalia Sud s.p.a.
2. Equitalia Sud s.p.a. si è costituita con controricorso.
3.L’Agenzia delle Entrate si è costituita al solo scopo di partecipare alla discussione nell’eventuale pubblica udienza.
4.La ricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO
Che:
1.Preliminarmente, va dichiarata inammissibile la produzione, da parte della ricorrente, in allegato alla memoria di cui all’art. 378 c.p.c., della sentenza n. 24/31/2010 della CTR della Campania e della sentenza n. 379/38/2007 della CTP di Napoli, trattandosi di documenti diversi da quelli dei quali l’art. 372 c.p.c. consente la produzione, non deducendo nella memoria la parte ricorrente nè di averli già prodotti nei precedenti gradi del processo; nè che si tratti di documenti che riguardino la nullità della sentenza impugnata o che siano relativi all’ammissibilità del ricorso.
2.Con il primo motivo, la contribuente ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la sentenza impugnata per “omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, assumendo:
a) di avere, con il ricorso di primo grado, impugnato l’intimazione n. 2008/0206394, deducendo di non aver mai ricevuto la notifica dell’atto presupposto, identificato nella cartella di pagamento n. *****;
b) che l’adita CTP avrebbe erroneamente respinto il suo ricorso sulla base della riscontrata notifica di una diversa cartella di pagamento, la n. *****, presupposto della diversa intimazione n. *****, a sua volta oggetto di diverso giudizio, deciso con sentenza passata in giudicato, favorevole alla contribuente;
c) che nell’appellare la sentenza di primo, la stessa contribuente, attuale ricorrente, aveva specificamente evidenziato il predetto errore della CTP in ordine all’individuazione della cartella di pagamento presupposta dall’intimazione oggetto del giudizio, della quale si lamentava la mancata notifica;
d) che tuttavia la CTR, nella sentenza qui impugnata, è incorsa nel medesimo errore, atteso che, dopo avere, nella terza pagina del provvedimento, premesso che in primo grado la contribuente aveva proposto ricorso ” avverso l’ingiunzione di pagamento n. 2008/0206394 per la somma di Euro 13.487,86 comprensiva di interessi e sanzioni, in relazione all’asserito mancato pagamento della cartella n. *****.”, nella quarta pagina ha poi dato atto che “Nel merito risulta dalla documentazione prodotta dalla società Equitalia che l’atto di intimazione n. ***** era stato preceduto dalla rituale notifica (…) della cartella di pagamento, la n. ***** (..1”, traendone la conseguenza che “come è stato correttamente osservato dai giudici di primo grado la mancata impugnazione dell’atto presupposto comportava il rigetto del ricorso avverso l’intimazione di pagamento.” e quindi respingendo l’appello della contribuente;
e) che è quindi, quanto meno, contraddittoria la motivazione della sentenza d’appello che, dopo aver individuato come oggetto del giudizio l’ingiunzione di pagamento n. *****, e dopo aver precisato che la cartella di pagamento da quest’ultimo atto presupposta era la n. *****, ha rigettato l’impugnazione della contribuente sulla base dell’accertamento della rituale notifica di una differente cartella, ovvero la n. *****.
1.1. Il motivo è ammissibile (atteso che, a prescindere da nomee “punto” utilizzato dalla ricorrente, l’atto impositivo impugnato e quello da esso presupposto costituiscono, nell’economia del caso concreto, fatti controversi e decisivi per il giudizio, ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, antecedente alla novella di cui al D.L. 22 giugno 2012, n. 83) e fondato.
Infatti, è sufficiente la mera lettura della sentenza impugnata per evidenziare l’oggettiva insanabile contraddizione (rilevante aì sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis) tra la cartella di pagamento (n. *****) indicata come atto presupposto dell’intimazione di pagamento oggetto del giudizio (*****) e la cartella di pagamento (n. *****) la cui rituale notifica è stata ritenuta dalla CTR preclusiva dell’impugnazione della medesima intimazione.
Nè, peraltro, tale contraddizione potrebbe ritenersi sanabile in ragione dell’errore materiale nel quale, come sostiene la controricorrente concessionaria a pag. 5 s. del controricorso, sarebbe incorso il giudice a quo nell’indicare l’intimazione di pagamento oggetto del giudizio, che dovrebbe identificarsi con la n. ***** (che avrebbe effettivamente come presupposto la cartella di pagamento n. *****), piuttosto che con l’ingiunzione n. *****, menzionata dalla CTR.
Infatti, nessun elemento è stato indicato (anche in ordine alla sua produzione e collocazione nei gradi di merito) dalla controricorrente a sostegno della tesi di un mero errore materiale commesso dal giudice a quo, la cui evidenza appare peraltro non conciliabile con la circostanza che il numero dell’intimazione è ripetuto per due volte, identico, nella stessa motivazione e che, comunque, è pacifico (risultando dalle stesse allegazioni della controricorrente, a pag. 4 dei controricorso) che la stessa individuazione dell’atto oggetto del ricorso introduttivo era controversa tra le parti, per cui, se errore vi fosse stato sul punto, si tratterebbe non di mera svista materiale, ma di errore di giudizio, che non sanerebbe la rilevata contraddizione.
La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa va rimessa alla medesima CTR, in diversa composizione, affinchè, compiuti i necessari accertamenti di fatto:
a) individui l’intimazione di pagamento oggetto del ricorso introduttivo dei contribuente e, di conseguenza, la cartella di pagamento che di quest’ultima è l’atto presupposto;
b) accerti se la predetta cartella di pagamento individuata sia stata preventivamente e ritualmente notificata al contribuente, traendone le conseguenze in ordine all’ammissibilità del ricorso del contribuente avverso la successiva intimazione;
c) ove ritenga ammissibile il ricorso del contribuente avverso l’intimazione di pagamento impugnata, esamini e decida le ulteriori questioni rimaste assorbite nella sentenza di appello cassata.
2. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 32 e 58; D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26; D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4; 140 e 145 c.p.c.; e D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60.
Il motivo, avendo per oggetto la tempestività della produzione in giudizio di atti relativi al procedimento notificatorio di una delle cartelle di pagamento e la validità della notificazione, deve intendersi assorbito dall’accoglimento del primo, atteso che ogni decisione su di esso, anche in termini di pertinenza e rilevanza della produzione documentale, presuppone necessariamente l’inequivoca definizione dell’oggetto della controversia sotto il profilo dell’individuazione dell’intimazione e della cartella che quest’ultima presuppone.
3.Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la ricorrente denuncia “l’omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia.”.
Il motivo è inammissibile, atteso che dal generico riferimento a “questioni” oggetto di “acceso contraddittorio tra le parti” non è possibile estrarre il fatto controverso e decisivo (diverso rispetto a quelli di cui al primo motivo) oggetto della censura.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo ed inammissibile il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019