Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.32221 del 10/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

su: ricorso 4646-2013 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliata in R.V.S.7., presso lo studio dell’avvocato AMEIRANO GIUSEPPE, rappresentata e difesa dall’avvocato BERETTA EMILIO BATTISTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE MONZA BRIANZA, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2012 della COMM. TRIB. REG. di MILANO, depositata il 15/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2019 dal Consigliere Dott. MAISANO GIULIO.

RILEVATO

che D.R. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 30/49/12 pubblicata il 15 marzo 2012 con la quale è stato accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano n. 50/24/10 con la quale era stato accolto il ricorso della stessa D. avverso gli avvisi di accertamento n. ***** e n. ***** relativi ad IRPEF per gli anni, rispettivamente, 2002 e 2003.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

In data 3 agosto 2018 l’Agenzia delle Entrate ha presentato istanza di dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dando atto dell’avvenuto pagamento da parte della ricorrente delle somme relative alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017.

CONSIDERATO

che conseguentemente deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere avendo la ricorrente aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017 n. 50, art. 11 convertito in L. n. 96 del 2017 provvedendo al pagamento delle relative somme come riconosciuto dall’Agenzia delle Entrate;

Che le spese di giudizio devono essere compensate essendo il motivo di estinzione sopravvenuto nel corso del giudizio e come chiesto dalla stessa controricorrente.

P.Q.M.

la Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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