Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.32230 del 10/12/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22551/2016 proposto da:

B.G., rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MACCARI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA, in nome e per conto di MPS CAPITAL SERVICES BANCA PER LE IMPRESE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FRONTONI, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURIZIO PARISI;

– controricorrente –

e contro

ACCADEMIA DI RIZZO GRAZIELLA E C. SAS, RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MESSINA, RG 3632/2013 depositata il 29/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18/09/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso ovvero, in subordine, per il suo rigetto.

FATTI DI CAUSA

A seguito di ricorso della Banca Monte dei Paschi di Siena in opposizione a decreto di liquidazione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, il Tribunale di Messina, con ordinanza in data 20.6.2016, rideterminava il compenso del professionista avv. B.G. delegato alla vendita nella procedura di cui al n. 189/09 R.G.E..

Nell’occasione il Tribunale riteneva errata l’applicazione del D.M. n. 313 del 1999, originariamente relativo alla determinazione dei compensi dei notai delegati al compimento delle operazioni di vendita di beni immobili pignorati.

Lo stesso Tribunale riteneva, viceversa, applicabile – nella fattispecie – il D.M. n. 140 del 2012, che aveva abrogato tutte le tariffe previgenti incluse quelle del citato e non più applicabile decreto del 1999.

Per la cassazione della suddetta ordinanza ricorre il B. con atto affidato a due ordini di motivi e resistito con controricorso della citata Banca che eccepisce l’inammissibilità dell’avverso atto.

La Procura Generale ha rassegnato proprie conclusioni scritte, di cui in atti.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione dell’art. 15 preleggi, D.M. n. 227 del 2015, art. 4 e D.M. n. 313 del 1999, art. 2.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., nonchè violazione del D.M. n. 313 del 1999, art. 2.

3.- I due suesposti motivi possono essere trattati congiuntamente attesa la loro logica connessione.

Entrambi non possono essere accolti.

La decisione del Tribunale messinese risulta corretta in quanto ha fatto buon governo delle norme e dei principi ermeneutici applicabili nella fattispecie.

In ipotesi l’aspetto rilevante della vicenda per cui è controversia è costituito dalla questione inerente l’individuazione delle tariffe applicabili ratione temporis per la liquidazione del ricorrente professionista già delegato alla vendita nella procedura esecutiva immobiliare de qua. L’abrogazione delle tariffe professionali (delle quali il professionista insiste nel richiedere l’applicazione) risulta abrogata con il D.L. n. 1 del 2012, in forza del quale vanno applicati parametri di cui al D.M. Attuazione n. 140 del 2012 e non più le previgenti tariffe professionali.

Il decreto di liquidazione impugnato risulta emesso il 17 maggio 2013 a seguito di istanza di liquidazione del 15 maggio 2013, date certamente successive a quella (23 agosto 2012) di entrata in vigore del D.M. n. 140 del 2012.

Secondo noto e condiviso arresto giurisprudenziale delle S.U. di questa Corte “le disposizioni con cui il detto decreto ha determinato i parametri in base ai quali devono esser commisurati i compensi dei professionisti, in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono destinate a trovare applicazione quando la liquidazione sia operata da un organo giurisdizionale in epoca successiva all’entrata in vigore del medesimo decreto” (Cass. civ., S.U. 12 ottobre 2012, n. 17405).

Parte ricorrente, peraltro, non ha neppure provveduto, come doveva, ad individuare specificamente e trascrivere le parti di atti idonee a far risultare, eventualmente, la data di ultimazione dell’incarico, in ordine alla quale pure si rivolgono le odierne doglianze di cui al ricorso ed, in punto, inammissibili.

4.- Entrambi i motivi e, conseguentemente, il ricorso nel suo complesso vanno rigettati.

5.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

6.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della parte controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2019

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